In caso di interventi realizzati in assenza o in difformità dal titolo edilizio, sia esso il permesso di costruire o una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), è possibile ottenere il permesso in sanatoria se viene verificata la doppia conformità, ossia se l’intervento risulta essere conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia:
- sia al momento della realizzazione dello stesso;
- sia al momento della presentazione della domanda.
Pertanto, come chiarito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 37050/2019 solo se viene accertata la doppia conformità si può rilasciare il permesso di costruire in sanatoria; tuttavia la verifica diretta a stabilire la sussistenza o meno del requisito deve passare per il previo accertamento di una motivazione che dia conto dell’avvenuto esercizio della funzione di sanatoria.
Il caso in esame riguarda il ricorso avanzato da un privato cittadino contro la sentenza della Corte di Appello di Napoli in riforma della sentenza di primo grado che aveva dedotto la violazione o erronea applicazione dell’art. 36 del dpr 380/2001 in riferimento al rilascio di un permesso di costruire in sanatoria.
Decisione della Cassazione
A detta degli ermellini, l’art. 36 del dpr n. 380/2001 si riferisce esplicitamente ad interventi già ultimati; e stabilisce come la doppia conformità debba sussistere sia al momento della realizzazione dell’opera, sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria.
Inoltre, continuano i giudici, il rilascio del provvedimento consegue ad un’attività vincolata della Pubblica Amministrazione.
Questa consiste nell’applicazione di previsioni legislative ed urbanistiche che non lasciano all’Amministrazione stessa spazi per valutazioni di ordine discrezionale.
Tale attività amministrativa si manifesta anche attraverso la relativa motivazione, che costituisce misura e limite del potere esercitato.
La verifica affidata al giudice penale, diretta a stabilire la sussistenza o meno del requisito della “doppia conformità”, passa quindi per il previo accertamento di una motivazione che dia conto dell’avvenuto, positivo esercizio della funzione di sanatoria dell’atto.
Possono, quindi, verificarsi i 2 casi:
- esito negativo della verifica del profilo motivazionale dell’atto di sanatoria, che porta all’esclusione del controllo “tipico” dell’atto di sanatoria ex art. 36, consentendo al giudice penale già di escludere qualsivoglia estinzione sopravvenuta del reato edilizio;
- esito positivo della verifica del profilo motivazionale dell’atto di sanatoria. In tal caso non può escludersi che il giudice penale approfondisca ulteriormente, ove ritenuto opportuno, il tema della sussistenza del requisito della “doppia conformità” attraverso una verifica “in concreto” dell’avvenuto rispetto degli strumenti urbanistici nel predetto intervallo temporale; questo per confermare o meno la correttezza del giudizio di doppia conformità sostenuto in motivazione.
Nel caso in esame il ricorso è respinto. I giudici hanno correttamente evidenziato l’assenza della necessaria verifica da parte del pubblico funzionario competente del requisito della doppia conformità, in assenza della esplicitazione della medesima nella relazione istruttoria che avrebbe dovuto essere eseguita dal responsabile del procedimento amministrativo.
(rif. biblus)