Salva dehors

Premessa

Il Decreto Salva Dehors prevedere la richiesta di proroga fino al 31 dicembre 2025 e delega al Governo per rendere permanenti le autorizzazioni concesse durante il Covid

Il Disegno di legge (Ddl) Concorrenza, varato dal consiglio dei ministri della seduta n. 90 del 26 luglio 2024, prevede un’importante misura – la cosiddetta norma “salva-dehors” – che mira a regolamentare in modo definitivo l’uso di questi spazi.

Cosa prevede la norma salva-dehors

La norma contenuta nel Ddl Concorrenza intende rendere permanente l’autorizzazione concessa durante la pandemia di Covid-19 , che permetteva ai ristoratori di utilizzare spazi esterni per garantire il distanziamento sociale e rispettare le normative sanitarie.

Si prevede, che i Comuni adeguino i propri Regolamenti per garantire, in particolare, adeguate zone per il passaggio dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria nel caso di occupazione di marciapiedi.

Restando in attesa dell’adozione del decreto legislativo, la norma proroga fino al 31 dicembre 2025 l’efficacia delle autorizzazioni e delle concessioni rilasciate.

Il ddl Concorrenza stabilisce i principi a cui il decreto legislativo dovrà attenersi. 

Nonostante l’eliminazione del regime autorizzatorio per le strutture amovibili, l’autorizzazione continuerà ad essere necessaria per l’uso di spazi pubblici come piazze, vie o altri spazi urbani prospicienti siti archeologici o beni culturali immobili di eccezionale interesse artistico, storico o archeologico.

Cosa prevede il salva-casa per i dehors

All’art 2. “Strutture amovibili realizzate durante l’emergenza sanitaria da COVID-19”, il decreto salva casa stabilisce che le strutture amovibili possono essere mantenute in deroga a quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera e-bis) del Testo unico dell’edilizia, che prescrive un termine massimo di 180 giorni per la permanenza delle strutture stagionali e temporanee.

Devono comunque essere rispettate le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e le altre normative di settore, come norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio.

Resta ferma la facoltà per il comune territorialmente competente di richiedere in qualsiasi momento la rimozione delle strutture, con provvedimento motivato, nel caso in cui sia rilevata la non conformità dell’opera alle prescrizioni e ai requisiti di cui al comma 1.

Gli interessati al mantenimento di una struttura amovibile realizzata in epoca Covid devono presentare una Cila in cui indicare l’epoca di realizzazione della struttura amovibile e le comprovate e obiettive esigenze idonee a dimostrarne la perdurante necessità.

Nel caso in cui non sia possibile dimostrare l’epoca di realizzazione della struttura amovibile, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la sua responsabilità. Le dichiarazioni mendaci sono punite con sanzioni penali.er gli eventuali abusi i termini per l’eventuale demolizione e ripristino dei luoghi vengono prorogati dagli attuali 90 gg. a 240 gg. in presenza di comprovate esigenze di salute o gravi situazioni di disagio socio-economico.

Conclusioni

In conclusione è chiara l’importanza di affidarsi ad un tecnico che possa verificare le disposizioni ed i regolamenti del Comune dove si desidera realizzare e/o rinnovare queste strutture amovibili, per poi procedere alla presentazione della pratica.

fonte: ingenio