Pannelli solari in zona vincolata

Pannelli solari in zona vincolata - Studio Mancuso 2000 - Firenze

I pannelli solari in zona vincolata anche se in autorizzazione semplificata devono rispettare alcune regole per una integrazione ottimale nel paesaggio.

Alcuni chiarimenti sono arrivati da una espressione del Tar Sardegna.

Dalle recenti pronunce della giurisprudenza sui pannelli fotovoltaici e del loro inserimento nel paesaggio, si deduce che il nuovo orientamento in merito è proiettato verso la constatazione che la tecnologia legata alle fonti rinnovabili cominci ad essere assimilata ormai come parte integrante del paesaggio e dei valori estetici tradizionali.

Questo per vari motivi dalla contingenza dei tempi attuali relativamente alla fame energetica coniugata al rispetto dell’ambiente, vuoi per rinnovata sensibilità verso il progresso tecnologico.

E’ pertanto importante il buon senso ed il rispetto delle regole.

Ma rispettare le regole in materia di salvaguardia del paesaggio al fine di evitare spiacevoli conseguenze di natura giuridica ed economica vuol dire anche saper affidarsi a capaci professionisti del settore quali il progettista, il termo tecnico e la ditta idraulica.

Pannelli solari/fotovoltaici tra edilizia libera e vincolo paesaggistico

Il caso di oggi riguarda l’installazione di un impianto tecnologico termico-solare per la produzione di acqua calda sanitaria (con due pannelli), collegato all’impianto di riscaldamento posizionato sulla copertura piana condominiale di uno stabile, al servizio esclusivo di un appartamento situato al piano terzo dello stesso edificio.

Premettendo che l’immobile interessato dall’installazione ricadeva in zona sottoposta a vincolo di tutela paesaggistica (art. 136 del dlgs 42/2004), il proprietario, che aveva realizzato l’impianto senza alcuna autorizzazione o semplice avviso, riceveva dal Comune un’ingiunzione alla demolizione e rimessa allo stato originario delle opere edilizie abusive realizzate sulla copertura condominiale.

Egli, quindi, contestava l’ordinanza appellandosi ad una circolare regionale di chiarimenti in merito al dpr 13 febbraio 2017, n. 31. A suo parere, la circolare, nella categoria degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura di autorizzazione semplificata, avrebbe ricompreso l’impianto contestato nell’”installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, laddove posti su coperture piane e in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni“, quindi concludeva che l’intervento in questione, eseguito tra il 2012 e il 2013, sarebbe rientrato in edilizia libera e quindi ammissibile anche in assenza della comunicazione di inizio lavori in base a:

  • l’art. 6 “Attività edilizia libera” del dpr 380/2001, che al comma 1, prevede tra gli interventi che non necessitano di titolo abilitativo edilizio, al punto “e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici;
  • l’art. 15 “Interventi di edilizia libera” della l.r. n. 23/85, , che al comma 1, dispone che “i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo edilizio:(…)j quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici“.

La questione approdava tramite ricorso presso il Tar.

Agevolazione dei pannelli solari in area vincolata purché rispettino le regole

I giudici del Tar fanno prontamente notare che il regolamento edilizio vigente del caso vieta di posizionare nelle pareti esterne (comprese quelle orizzontali) apparecchiature tecnologiche (tra le quali rientrano senz’altro i pannelli solari) che non risultano in armonia architettonica con le pareti del fabbricato ed il suo intorno, visibili da altri spazi pubblici e prive di accorgimenti volti a mascherare i macchinari.

Mentre risulta che l’impianto tecnologico accertato al momento del sopralluogo non può essere ritenuto idoneo, perché non integrato nella configurazione della copertura e posizionato in maniera tale da essere visibile dagli spazi pubblici.

In definitiva, dato il non rispetto delle regole imposte dal regolamento edilizio in merito al corretto posizionamento dei pannelli solari, il ricorrente avrebbe dovuto richiedere l’autorizzazione paesaggistica, invece risulta che non ha nemmeno inoltrato la comunicazione di inizio lavori.

Il ricorso non è stato accolto.

Conclusioni

I pannelli solari in zona vincolata possono essere installati anche grazie alla semplificazione dell’autorizzazione paesaggistica, ma bisogna fare attenzione al rispetto di quanto previsto dagli strumenti urbanistici ed dal regolamento edilizio.

fonte: biblus