Condono Edilizio – restituzione oneri concessori

Condono Edilizio - restituzione oneri concessori - geometra Andrea Mancuso - Firenze

Premessa

Quanto l’abuso edilizio viene incorporato in un intervento più ampio e successivo con Permesso di Costruire

Condono edilizio, il caso

Il caso da analizzare è relativo alla presentazione di una istanza di condono per il cambio di destinazione d’uso di un immobile, successivamente incorporato in un intervento edilizio più ampio, che comporta anch’esso il cambio di destinazione d’uso dell’immobile.

Il Comune, che non ha processato l’istanza di condono, ha posto una condizione per il rilascio del permesso di costruire relativo al secondo intervento edilizio più ampio: la rinuncia all’istanza di condono edilizio.

Si è provveduto pertanto a:
– versare gli oneri concessori relativi al permesso di costruire per l’intervento edilizio più ampio;
– comunicare la rinuncia all’istanza di condono;
– richiedere la restituzione delle somme versate a titolo di oneri concessori per la richiesta di condono.

Il Comune ha rigettato la richiesta di restituzione degli oneri concessori relativi alla domanda di condono sul presupposto che, in attesa della definizione dell’istanza di condono, la proprietà ha utilizzato l’immobile.

Quando il Comune deve restituire gli oneri concessori relativi alla domanda di condono

Non esiste una regola univoca per capire se l’autore di un abuso edilizio, che rinuncia all’istanza di condono, ha diritto alla restituzione delle somme versate a titolo di oneri concessori.

Se prima della definizione dell’istanza di condono edilizio, l’abuso edilizio viene rimosso, l’autore dell’abuso edilizio non ha diritto alla restituzione degli oneri concessori.

La motivazione è quella che la rinuncia è motivata solo dall’eliminazione dell’abuso. E, nell’attesa della decisione del Comune sull’istanza di condono, l’autore dell’abuso ha continuato ad utilizzare l’immobile con una destinazione diversa da quella consentita.

Se però l’istanza di condono edilizio è confluita nella richiesta di permesso di costruire successiva, per il quale sono stati versati gli oneri concessori relativamente al nuovo intervento, che ricomprende anche quello inizialmente oggetto dell’istanza di condono.

In questo caso particolare il Comune se non restituisce gli oneri concessori relativi alla domanda di condono, la proprietà pagherebbe due volte gli oneri concessori. Questo “con ingiustificato arricchimento dell’Amministrazione ai suoi danni”.

fonte: edilportale