Compravendita immobile commerciabile

Compravendita immobile commerciabile - Studio Mancuso 2000 - Firenze

Un immobile è commerciabile e l’atto di compravendita è valido quando si menzionano gli estremi del titolo abilitativo anche se lo stesso non è conforme.

La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di inadempimento di un contratto preliminare di compravendita di un immobile affetto da difformità rispetto a una concessione edilizia esistente.

NORMATIVA SULLA NULLITÀ DEGLI ATTI CONCERNENTI IMMOBILI ABUSIVI

 – La normativa in materia è contenuta:
1) nell’art 46 del DPR 380/2001 (che a sua volta riproduce quasi fedelmente il pregresso art 17 della L 47/1985), il quale al comma 1 dispone che gli atti tra vivi aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali sono nulli, e non possono essere stipulati, se non risultino per dichiarazione del venditore gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria;
2) nell’art. 40 della L. 47/1985, co. 2 dispone che gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali sono nulli, e non possono essere stipulati, se:

  • non risulta la dichiarazione del venditore gli estremi del titolo edilizio che legittima l’edificazione ( Licenza, Concessione in Sanatoria);
  • se non si allega copia della domanda di condono edilizio con gli estremi dell’avvenuto versamento delle prime due rate dell’oblazione;
  • in alternativa al precedente punto può essere prodotta una autodichiarazione per gli atti relativi a opere iniziate prima del 02/09/1967.

DIFFORMITÀ DELL’IMMOBILE COMMERCIABILE DAL TITOLO EDILIZIO 

Pertanto se ne desume che la nullità sancita dall’art 46 del DPR 380/2001 e dall’art 17 e 40 della L47/1985 è volta a sanzionare unicamente la mancata inclusione negli atti degli estremi del titolo abilitativo dell’immobile.
La nullità non si applica agli atti di compravendita in cui è indicato un titolo edilizio anche se l’immobile è stato costruito diversamente.

Immobile è commerciabile ed atto valido quando vengono si menzionano gli estremi del titolo abilitativo.

CONTRATTO PRELIMINARE 

Con riferimento al contratto preliminare l’orientamento giuridico è che la sanzione della nullità prevista dall’art. 40 della L 47/1985 relativamente agli immobili senza Licenza di Costruzione si applica nei soli contratti definitivi e non anche ai contratti preliminari di compravendita.

In conclusione, la dichiarazione di cui all’art 40, comma 2, della L 47/1985 in caso di immobili edificati anteriormente all’1 settembre 1967 e per quelli che è stata rilasciata concessione in sanatoria può essere dichiarata successivamente al contratto preliminare.

fonte: legislazionetecnica