Rettifica della rendita catastale “proposta”: D.M.701/94

Con la circolare n. 7 del 17 marzo 2022, l’Agenzia delle Entrate conferma, che fino alla determinazione definitiva da parte dell’ufficio è valida la “rendita proposta” dal contribuente ai sensi del D.M.701/94.

La circolare fornisce alcuni chiarimenti:

  1. per quanto riguarda la natura del termine di dodici mesi previsto per la determinazione della rendita catastale definitiva (articolo 1, comma 3, Dm n. 701/1994);
  2. per quanto riguarda l’ambito applicativo della disposizione dettate dall’articolo 74 della legge n. 342/2000, relativo all’efficacia della notifica degli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali.

La rendita catastale inizia con la presentazione delle dichiarazioni per l’accertamento delle unità immobiliari di nuova costruzione e per le variazioni.

Il tutto avviene secondo le disposizioni del Dm n. 701/1994 e conformemente alle procedure informatiche Do.c.fa. (Documento Catasto Fabbricati), che permettono il contestuale aggiornamento della banca dati catastale con il classamento e la relativa rendita.

RETTIFICA DELLA RENDITA PROPOSTA. 

La Cassazione ha affermato che il termine di dodici mesi per la determinazione della rendita catastale definitiva da parte dell’ufficio (articolo 1, comma 3, Dm n. 701/1994) non è di natura perentoria ma ordinatoria. E ciò si deduce sia dalla norma primaria che da quella regolamentare che non prevede una specifica sanzione.

In particolare, la Corte suprema con l’ordinanza n. 6218/2020 ha affermato che un limite temporale alla rettifica o all’aggiornamento delle rendite catastali sarebbe “assolutamente incompatibile” con la disciplina legislativa di riferimento.

L’Agenzia delle entrate, richiamando l’orientamento giurisdizionale, conferma, quindi, che il periodo di un anno previsto per la determinazione della rendita catastale definitiva non comporta per l’amministrazione finanziaria la decadenza del potere di verifica.

E questo in piena coerenza con la stessa norma che prevede che ove l’amministrazione non provvede a definire la rendita del bene oggetto di classamento, sono le dichiarazioni presentate dai contribuenti a valere come “rendita proposta” fino a che l’Ufficio non proceda alla determinazione della rendita definitiva.

EFFICACIA DELLA RENDITA DEFINITIVA.

L’altra problematica affrontata dalla circolare è la decorrenza dell’efficacia delle rendite catastali attribuite o modificate ed il dubbio sorge dalla lettura dell’art.74 L.342/2000.

Infatti a partire dal 01 gennaio 2000:

gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci a decorrere dalla loro notificazione ai soggetti intestatari.

Nello specifico il quesito da risolvere riguarda l’utilizzabilità, a fini impositivi, dei valori assegnati o modificati nei periodi anteriori la notifica.

L’articolo 74 della legge n. 342/2000, “si interpreta dunque nel senso che dalla notifica decorre il termine per l’impugnazione dell’atto attributivo o modificativo. Da evidenziare però che ciò non esclude l’applicabilità della rendita anche al periodo precedente, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell’atto attributivo della rendita”.

In sintesi, precisa l’amministrazione, la notifica della rendita non ha forza costitutiva (con efficacia ex nunc), ma soltanto accertativa della concreta situazione catastale dell’immobile.

Di conseguenza è necessario distinguere

– l’efficacia della rendita catastale attribuita o modificata, che corrisponde alla notifica dell’atto attributivo della rendita

– l’utilizzabilità della stessa, che invece coincide con il momento a partire dal quale va applicata la nuova rendita ai fini della determinazione dei tributi per le annualità d’imposta non definite (“sospese” e, quindi, suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso).

L’Agenzia ha ritenuto opportuno operare alcune semplificazioni connesse alle specifiche annotazioni già previste dalle circolari n. 7/T del 2005 e n. 2/T del 2012, in linea con il più volte menzionato articolo 1, comma 3, Dm n. 701/1994 secondo cui la “rendita rimane negli atti catastali come «rendita proposta» fino a quando l’ufficio non provvede … alla determinazione della rendita catastale definitiva”.

Le procedure delle dichiarazioni Docfa saranno adeguate secondo le indicazioni contenute nella circolare odierna.

Così facendo consentiranno l’inserimento, negli atti informatizzati, di specifiche locuzioni in relazione alle ipotesi più frequenti del tipo:

Circolare Agenzia delle Entrate

fonte: casaeclima