Il Consiglio di Stato in merito ad un condono per un soppalco abusivo su edificio vincolato, afferma che:
“La realizzazione di un soppalco rientra nella ristrutturazione edilizia laddove sia idoneo a generare un maggiore carico urbanistico, sarà considerarsi un intervento minore nel caso in cui i lavori creano una superficie accessoria, non utilizzabile per il soggiorno delle persone, senza finestre o luci, di altezza interna modesta, tale da renderlo assolutamente non fruibile alle persone.”
Soppalco in edificio vincolato la pratica di condono
La sentenza tratta un appello contro la revoca di concessione del condono edilizio e il conseguente ordine di demolizione e di ripristino stato dei luoghi; questo a seguito della realizzazione di un soppalco con travi di acciaio e cemento di 60 mq su cinque vani di un immobile ristrutturato in assenza di titolo abilitativo.
L’istanza ha trovato definizione con il rilascio di provvedimento di condono.
Successivamente il Comune aveva però annullato in autotutela il provvedimento di sanatoria; questo per per l’esistenza di un vincolo sull’edificio, classificato come “villa storica”, non dichiarato dalla proprietaria.
Quando un soppalco è ristrutturazione edilizia
Nel caso specifico il soppalco sulla base delle dimensioni, non poteva rientrare nel concetto di restauro o risanamento conservativo, ma come un intervento di ristrutturazione edilizia e quindi soggetto a titolo edilizio legittimante.
Un bene architettonico come una villa storica va considerato in senso estensivo e articolato.
Il termine “villa” non è solo l’edificio principale, ma identifica ma anche gli edifici e fondi di pertinenza.
Un eventuale progressivo deterioramento del contesto in cui sorge l’edificio principale non è idoneo ad eliminare il vincolo imposto; questo pur togliendo valore storico-architettonico all’intero complesso in relazione a un eventuale vincolo futuro.
L’avvenuta edificazione di un’area o le sue condizioni di degrado non permetto di recedere dall’intento di proteggere i valori estetici o paesaggistici ad essa legati.
Il vincolo obbliga il proprietario a:
- cautele e delle opere di manutenzione necessarie alla conservazione del bene;
- la dismissione di usi non compatibili con la conservazione dello stesso.
Quando il vincolo non decade
Sia la mancata domanda che notifica e il suo mancato rinnovo dei beni immobili vincolati non fanno decadere il vincolo già sussistente.
Il soppalco in edificio vincolato vuole il parere della Soprintendenza
Per tali ragioni, anche l’eventuale notifica del vincolo al venditore nel momento in cui abbia già venduto non costituisce causa di invalidità del decreto impositivo.
Il mancato rinnovo della notifica non si traduce in una decadenza del vincolo, ma determina semplicemente l’avvio di un nuovo procedimento di dichiarazione di interesse culturale con conseguente nuova comunicazione al proprietario,.
Si può capire che il conseguente rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria, non poteva essere rilasciato senza il necessario parere della Sopraintendenza, espressamente imposto dal primo dell’art. 32 della legge n. 47 del 28 febbraio 1985.
Soppalco in edificio vincolato realizzato senza permesso di costruire
Con riferimento al soppalco, la realizzazione di opere difformi rispetto a quelle indicate nell’istanza di condono e in assenza del permesso di costruire, esclude i requisiti di abitabilità e della sanatoria.
Il certificato di abitabilità di un fabbricato conseguente al condono edilizio, può avvenire in deroga solo a norme regolamentari e non anche quando siano carenti le condizioni di salubrità richieste da fonti normative di livello primario.
La disciplina del condono edilizio è eccezionale e derogatoria; inoltre non è suscettibile di interpretazioni e non può assolutamente incidere sulla tutela della salute con evidenti riflessi sul piano della legittimità.
fonte: teknoring