L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 7884/2021 risulta quanto mai attuale in tempi di Superbonus e motivi ostativi che potrebbero impedirne il godimento, come nel caso di abuso edilizio praticati sull’immobile oggetto d’intervento agevolato.
L’ordinanza della Cassazione mette in luce, nel caso di un abuso edilizio commesso su parte comune condominiale, i poteri di controllo e repressivi che un amministratore può mettere in atto anche senza essere autorizzato dall’intero condominio.
Abuso edilizio e Superbonus
Ricordiamo, brevemente, che ai fini del godimento dell’agevolazione fiscale al 110% (Superbonus), ma anche di qualunque agevolazione fiscale operata dallo Stato, gli immobili oggetto degli interventi agevolati devono risultare privi di abusi edilizi.
Nel caso di un fabbricato condominiale, un abuso edilizio, commesso su parte comune, precluderebbe l’utilizzo dell’agevolazione a tutti i condomini.
Diversamente vale l’abuso edilizio commesso su parte privata. In quest’ultimo caso ad essere escluso dal beneficio sarebbe solo il condomino sulla cui proprietà esclusiva ricade l’abuso.
Il caso
Una condomina praticava un’apertura nella ringhiera del proprio balcone, al fine di scendere direttamente nel cortile comune.
L’intervento non autorizzato dall’assemblea condominiale causava un’azione legale da parte dell’amministratore del condominio, con la richiesta di ripristino della ringhiera.
Ogni condomino può fare uso delle parti comuni del fabbricato condominiale, nel godimento di un’unità immobiliare già strutturalmente e funzionalmente collegata al bene comune, fermo restando l’osservanza dei limiti imposti dall’art. 1102 (Uso della cosa comune) del Codice civile; pertanto l’amministratore ha il potere di agire in giudizio, al fine di costringere il condomino inadempiente alla osservanza dei limiti fissati dall’art. 1102 c.c.
Importante infine evidenziare che la denuncia dell’abuso della cosa comune rientra, tra gli atti conservativi inerenti alle parti comuni dell’edificio che spetta all’amministratore, ai sensi dell’art. 1130, n. 4, c.c., senza alcuna necessità di autorizzazione dell’assemblea dei condomini; quindi l’amministratore può conferire procura ad un avvocato difensore, senza necessitare di alcuna autorizzazione assembleare.
(fonte biblus)