La recinzione di cantiere realizzata con pali in legno e lamiere non necessita di un titolo abilitativo.
Il caso
Un’impresa aveva installato una recinzione composta da pali e pannelli in lamiera a delimitazione di un cantiere (previa presentazione di una SCIA al Comune).
Successivamente, il Comune intimava all’impresa la rimozione della recinzione.
L’impresa decideva, quindi, di fare ricorso al Tar.
La sentenza del Tar Calabria
I giudici del Tar premettono e ribadiscono che non è necessario il permesso per costruire per modeste recinzioni di fondi rustici senza opere murarie, e cioè per la mera recinzione con rete metallica sorretta da paletti di ferro o di legno senza muretto di sostegno, in quanto entro tali limiti la recinzione rientra solo tra le manifestazioni del diritto di proprietà che comprende la delimitazione e l’assetto delle singole proprietà.
I togati concludono che la mera recinzione di cantiere costituita da paletti di legno e pannelli di lamiera non necessità di alcun titolo abilitativo; essa può rientrare, date le caratteristiche costruttive, in attività di edilizia libera secondo l’art. 6, comma 1 del D.P.R.380/01.
(fonte ingenio)