La sentenza n. 15760/2020 della Cassazione pone l’accento sulla responsabilità di chi ha commissionato materialmente un abuso edilizio, deresponsabilizzando chi deteneva in quel momento il titolo effettivo di proprietà sull’immobile.
Infatti quest’ultimo se inconsapevole del verificarsi dell’abuso, non ne è responsabile.
Il caso
L’usufruttuaria di un immobile realizzava un secondo piano in zona sismica; questo senza chiedere il permesso di costruire e senza la redazione di un progetto esecutivo da parte di un tecnico abilitato.
Durante la realizzazione dei lavori la figlia risultava nuda proprietaria dell’immobile.
Dopo l’accertamento dell’illecito edilizio, quest’ultima veniva condannata dalla Corte d’appello per l’abuso commissionato dalla madre usufruttuaria.
La nuda proprietaria, quindi, ricorreva in Cassazione lamentando l’ingiusta condanna del tribunale; era infatti basata sulla mera proprietà del bene e la sua inconsapevolezza nel momento in cui si era verificato il reato e l’impossibilità di impedire l’abuso commissionato dalla madre perché, oltretutto, residente in altro Comune.
La decisione della Cassazione
Per i Giudici di Cassazione le motivazioni della nuda proprietaria sono fondate:
l’autore materiale della contravvenzione va individuato in colui che, con propria azione, esegue l’opera abusiva; ovvero la commissiona ad altri, anche se difetti della qualifica di proprietario del suolo sul quale si è edificato
I Giudici precisano che l’omissione da parte della nuda proprietaria avrebbe avuto responsabilità penali solo se investita dell’obbligo giuridico di impedire l’abuso.
Quest’obbligo non sussiste in capo al nudo proprietario dell’area interessata dalla costruzione, non essendo sancito da alcuna norma di legge.
Inoltre la Cassazione stabilisce che il proprietario del bene sul quale sono stati eseguiti i lavori non è responsabile del reato per la sola qualità rivestita, “ma occorre quanto meno la sua piena consapevolezza” dell’esecuzione delle opere, consapevolezza che nel caso in esame sarebbe venuta meno perché la proprietaria era residente in un altro Comune.
Il ricorso è accolto.
(rif. biblus)