Tar Lombardia: un porticato realizzato in aderenza ad un capannone non è un’opera precaria e richiede il permesso di costruire.
Un porticato realizzato in aderenza ad un capannone industriale non è un’opera precaria, essendo stabilmente ancorato al suolo e chiuso su due lati. Siccome esso incrementa il carico urbanistico e la volumetria in maniera incisiva ed è dotato di un valore di mercato non esiguo, di conseguenza richiede il permesso di costruire.
E’ questo il principio di diritto contenuto nella sentenza 546/2019 dello scorso 5 giugno del Tar Lombardia (Brescia), che ricorda il titolo edilizio giusto in caso di realizzazione di un porticato.
Porticato: definizione e caratteristiche
Nel caso di specie l’oggetto del contendere riguarda un’ampia tettoia avente copertura metallica con pannelli coibentati in lamiera, che secondo il Tar non è assimilabile a una mera pertinenza del fabbricato principale abusivo, configurandosi invece come un manufatto autonomo e impattante il quale, comportando una trasformazione del territorio, necessitava del preventivo rilascio del permesso di costruire.
Ad avviso del Collegio, sotto il profilo quantitativo/dimensionale si configura una costruzione di rilevanti dimensioni (244,59 mq. nella prospettazione di parte ricorrente) che occupa una vasta superficie (lunghezza tra 8,50 e 9,30 metri, profondità di 9,30 metri, altezza di 7 metri – cfr. relazione tecnica degli esponenti di cui al doc. 4) ed è per questo idonea a modificare in maniera sensibile l’esistente assetto territoriale. La relazione evocata dà conto del suo utilizzo per attività di carico e scarico della merce prodotta e depositata, per cui è percepibile un oggettivo collegamento funzionale tra il manufatto e l’edificio principale; l’opera, tuttavia, non ha natura precaria essendo stabilmente ancorata al suolo e addossata al capannone, incrementa il carico urbanistico in maniera incisiva, ed è dotata di un valore di mercato non esiguo.
Il porticato risulta, oltretutto, chiuso su due lati, recando un incremento della volumetria dell’immobile, e per questo è ascrivibile alla categoria della nuova costruzione soggetta a permesso di costruire ed al relativo regime sanzionatorio: come ha rammentato T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II – 6/3/2019 n. 500 <<“Un porticato terrazzato chiuso lateralmente su due lati e destinato ad ospitare arredi fissi configura un organismo edilizio avente natura e consistenza tali da ampliare in superficie o volume l’edificio preesistente e, pertanto, per la sua realizzazione è necessario ottenere un permesso di costruire” (TAR Salerno, Sez. II, 13.03.2018 n. 386); in senso conforme TAR Catanzaro, Sez. I, 10.11.2012 n. 1087); “Un porticato, per il suo carattere trasformativo ed innovativo rispetto a quello manutentivo e conservativo, comporta un manufatto del tutto nuovo per consistenza e materiali utilizzati, idoneo con riguardo al tipo di copertura ed alla presenza del parapetto a svolgervi varie attività della vita quotidiana, in quanto tale comportante nuova volumetria, nuova superficie utile e quindi, per la sua realizzazione, il previo rilascio del permesso di costruire in mancanza del quale costituisce abuso edilizio” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 13.10.2010 n. 7481)>>.
In definitiva, l’ingiunzione di demolizione emanata dal comune è legittima perché il porticato in questione, senza permesso di costruire, è abusivo. (rif.biblus)