Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5008 del 22 agosto 2018, affronta ancora una volta le nozioni di pergolato e tettoia, chiarendo che l’installazione di un’impalcatura per adornare e ombreggiare giardini o terrazze, formata da montanti verticali ed elementi orizzontali che li connettono ad una altezza tale da consentire il passaggio delle persone, è da considerarsi pergolato e non richiede alcun titolo edilizio; se tale struttura è munita di copertura superiore, anche parziale, ma non facilmente amovibile, il pergolato diventa una tettoia e quindi richiede il permesso di costruire.
Tettoia o pergolato?
La sentenza ha rigettato il ricorso contro una precedente decisione di primo grado presentato dal proprietario di un immobile che aveva realizzato una struttura in legno di mq. 40 circa avente un’altezza che varia da mt. 2,50 a mt. 2,85 e copertura con teli plastificati realizzata sul terrazzo della sua abitazione, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Nel suo ricorso, l’appellante impugnava l’ordinanza di demolizione in quanto priva della comunicazione dell’avvio del procedimento, in considerazione del notevole lasso di tempo trascorso dalla data dell’effettuato sopralluogo e dell’acquisto della proprietà, e soprattutto non giustificata dalla tipologia dell’intervento, una struttura in legno, amovibile e aperta su tutti i lati.
La sentenza
Il Consiglio di Stato, sulla mancata comunicazione del procedimento, ha ricordato che “l’ordine di demolizione è un atto vincolato ancorato esclusivamente alla sussistenza di opere abusive e non richiede una specifica motivazione circa la ricorrenza del concreto interesse pubblico alla rimozione dell’abuso. In sostanza, verificata la sussistenza dei manufatti abusivi, l’Amministrazione ha il dovere di adottarlo, essendo la relativa ponderazione tra l’interesse pubblico e quello privato compiuta a monte dal legislatore. In ragione della natura vincolata dell’ordine di demolizione, non è pertanto necessaria la preventiva comunicazione di avvio del procedimento né un’ampia motivazione”.
In riferimento al difetto di legittimazione e alla irrilevanza urbanistica dell’opera, i giudici hanno ritenuto la struttura in causa assimilabile ad una tettoia e non ad un pergolato, poiché incideva sulla sagoma della struttura principale, era di dimensioni non definibili modeste, nonché priva di un collegamento funzionale con il soddisfacimento di esigenze meramente temporanee.
Nella sentenza, il Consiglio di Stato ha fornito la definizione delle varie fattispecie di pergolato, tettoia, gazebo, veranda e pergotenda.
Pergolato
Struttura realizzata al fine di adornare e ombreggiare giardini o terrazze, consistente in un’impalcatura, generalmente di sostegno di piante rampicanti, costituita da due (o più) file di montanti verticali riuniti superiormente da elementi orizzontali posti ad una altezza tale da consentire il passaggio delle persone. Il pergolato, per sua natura, è quindi una struttura aperta su almeno tre lati e nella parte superiore e normalmente non necessita di titoli abilitativi edilizi. Quando il pergolato viene coperto, nella parte superiore (anche per una sola porzione) con una struttura non facilmente amovibile (realizzata con qualsiasi materiale), è assoggettata tuttavia alle regole dettate per la realizzazione delle tettoie.
Gazebo
Struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati, realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimuovibili. Spesso il gazebo è utilizzato per l’allestimento di eventi all’aperto, anche sul suolo pubblico, e in questi casi è considerata una struttura temporanea. In altri casi il gazebo è realizzato in modo permanente per la migliore fruibilità di spazi aperti come giardini o ampi terrazzi.
Veranda
Realizzabile su balconi, terrazzi, attici o giardini, è caratterizzata quindi da ampie superfici vetrate che all’occorrenza si aprono tramite finestre scorrevoli o a libro. Per questo la veranda, dal punto di vista edilizio, determina un aumento della volumetria dell’edificio e una modifica della sua sagoma e necessita quindi del permesso di costruire. Nel regolamento edilizio-tipo, la veranda è stata definita (Allegato A) “Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili”.
Pergotenda
Mero arredo esterno quando è di modeste dimensioni, non modifica la destinazione d’uso degli spazi esterni ed è facilmente ed immediatamente rimovibile, con la conseguenza che la sua installazione si va ad inscrivere all’interno della categoria delle attività di edilizia libera e non necessita quindi di alcun permesso.
Nel glossario delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera (Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018) rientrano l’installazione, la riparazione, la sostituzione e il rinnovamento di:
- un pergolato di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo;
- una tenda, una tenda a pergola, o una pergotenda, con copertura leggera di arredo.
Nella pratica, l’amministrazione ha l’onere di motivare in modo esaustivo, attraverso una corretta e completa istruttoria che rilevi esattamente le opere compiute e spieghi per quale ragione esse superano i limiti entro i quali si può trattare di una copertura realizzabile in regime di edilizia libera (Consiglio di Stato n. 2715 del 7 maggio 2018).(fonte geometra.info)