I parcheggi pertinenziali obbligatori legati a un intervento edilizio sono esenti dal pagamento del contributo

I parcheggi pertinenziali obbligatori esenti dal contributo - geometra Andrea Mancuso Firenze

I parcheggi pertinenziali obbligatori legati a un intervento edilizio sono esenti dal pagamento del contributo di costruzione al Comune, sia se privati che di utilizzo collettivo

Secondo i giudici del Consiglio di Stato, che si sono espressi con la sentenza n. 3702 del 15 giugno 2018non è previsto alcun contributo di costruzione per i parcheggi pertinenziali, privati o di utilizzo collettivo, a condizione che siano inclusi nella quota di spazi pertinenziali obbligatori.

Va invece versato il contributo per i parcheggi che vengono realizzati oltre la quota di spazi pertinenziali obbligatori.

 

Il caso

Una società edile costruiva un nuovo edificio e, con esso, una serie di parcheggi privati. Il Comune della provincia di Ascoli Piceno interessato li riteneva assoggettati al contributo di costruzione.

Avverso l’atto di richiesta del contributo la società, che invece sosteneva la tesi dell’esenzione, proponeva ricorso al Tar, il quale lo accoglieva.

Il Comune proponeva allora appello, con il quale contestava la decisione di primo grado. L’Ente sosteneva che il ricorso della società fosse tardivo in quanto non proposto nel termine di decadenza dalla avvenuta ricezione dell’intimazione di pagamento; ma soprattutto che l’esenzione dal contributo (gratuità) fosse relativa solo ai parcheggi costruiti nel sottosuolo di edifici già esistenti, ai sensi della legge n. 122/89 (cosiddetta legge Tognoli).

 

La sentenza

Il Consiglio di Stato riteneva solo in parte fondata l’impugnazione del Comune.

Rigettava l’eccezione di tardività del ricorso introduttivo perché le controversie in materia di contributi concessori si devono introdurre nei termini di prescrizione e non di decadenza.

Questo perché riguardano questioni patrimoniali in ambito di giurisdizione esclusiva,

Sulla questione questione principale, ossia sul contributo di costruzione, il Collegio, condividendo l’orientamento giurisprudenziale più recente, ha considerato che i parcheggi privati degli edifici di nuova costruzione sono realizzabili in regime di gratuità limitatamente, però, alla superficie obbligatoria di essi.

La legge n. 122/89 all’art. 11 comma 1 ha equiparato i parcheggi pertinenziali alle opere di urbanizzazione anche per quanto riguarda la gratuità del titolo edilizio. I parcheggi pertinenziali sono stati, quindi, complessivamente qualificati come opere di urbanizzazione; e pertanto a tutti (e non già soltanto a quelli previsti per la fruizione collettiva) è stato riconosciuto un rilievo pubblico.

Pertanto, ai sensi del coordinato disposto delle norme di cui alla legge n. 1150/42, delle disposizioni di modifica di cui alla legge n. 122/89 e della legge n. 10/77 (ora art. 17 comma 3 lett. c T.U. n. 380/01), i parcheggi obbligatori ad uso privato sono espressamente individuati quali opere di urbanizzazione; sono quindi esenti, come tali, dall’onere di pagamento del contributo di costruzione.

Ne consegue che la pretesa del Comune al pagamento di detto contributo da parte della società può ritenersi legittima solo per quanto riguarda la superficie dei parcheggi effettivamente realizzati eccedente quella minima obbligatoria di legge.

 

(fonte Biblus)