Con la nota prot. 213605 del 10 ottobre 2017, la Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità Immobiliare fornisce chiarimenti operativi in merito all’accatastamento dei fabbricati rurali o ex rurali censiti al Catasto Terreni, da dichiarare al Catasto Edilizio Urbano (art. 13, commi 14-ter e 14-quater, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201).
Verifica dell’obbligo di accatastamento
Laddove venga segnalato che, per la destinazione d’uso attuale, non sussiste l’obbligo di accatastamento dell’immobile al Catasto Edilizio Urbano, l’Ufficio esegue un supplemento di verifica; anche avvalendosi della documentazione, cartacea o fotografica, eventualmente fornita dal contribuente.
La verifica può avere due esiti:
A) assenza dei requisiti
Nel caso in cui sia riscontrata l’effettiva assenza dei requisiti previsti per l’accatastamento, l’Ufficio provvederà ad aggiornare l’archivio censuario di Catasto Terreni ed in particolare:
- ad aggiornare la destinazione d’uso dell’immobile (ad es. fabbricato diruto, area di fabbricato demolito, ecc.) e a pubblicarne l’esito presso l’albo pretorio del Comune ove trovasi ubicato l’immobile;
- ad attribuire la pertinente qualità di coltura, se dalla verifica effettuata si riscontri una coltivazione in atto.
L’aggiornamento verrà notificato al domicilio fiscale degli intestatari, insieme all’eventuale contestazione della sanzione per omessa dichiarazione della variazione colturale. In entrambi i suddetti casi, non riscontrandosi alcuna violazione dell’obbligo dichiarativo al Catasto Edilizio Urbano, non verrà contestata la relativa sanzione.
B) obbligo sussistente
Nel caso in cui risulti invece sussistente l’obbligo di accatastamento del fabbricato rurale al Catasto Edilio Urbano, si procederà alla contestazione della prevista sanzione; salvo che l’Ufficio non riceva, in tempo utile, l’atto di aggiornamento (Docfa, oltre al precedente Pregeo) e il contestuale pagamento della sanzione in misura ridotta, come ravvedimento operoso.
Perdita dei requisiti di ruralità
Laddove venga comunicata la perdita dei requisiti di ruralità, la mera segnalazione non è sufficiente a regolarizzare la posizione catastale; si rende necessaria anche la presentazione di un atto di aggiornamento (Docfa). Infatti, l’obbligo dichiarativo sussiste anche per i fabbricati che passano dalla categoria degli esenti a quella dei soggetti all’imposta.
In presenza di tali dichiarazioni al Catasto Edilizio Urbano, l’Ufficio verificherà la data di perdita dei requisiti dichiarata, per valutare la sussistenza o meno dei presupposti per l’esercizio della potestà sanzionatoria.
Dichiarazione di “fabbricato ex rurale”
Per la dichiarazione in catasto dei fabbricati che eventualmente abbiano perso i requisiti di ruralità, è stato previsto l’utilizzo della tipologia di dichiarazione “Fabbricato ex rurale – art. 2, comma 36 o 37, Dl n. 262/2006”.
Nella dichiarazione i professionisti dovranno indicare, nel campo “data ultimazione lavori”, la data in cui l’immobile ha perso i requisiti di ruralità e specificare, nelle “note relative al documento e relazione tecnica”, che il riferimento temporale è relativo a tale perdita, descrivendo sinteticamente le circostanze che l’hanno causata.
In tutti i casi nei quali venga omessa la dichiarazione al Catasto Edilizio Urbano, verranno attivate le procedure per l’aggiornamento d’ufficio con oneri a carico dei soggetti inadempienti; saranno inoltre iscritte specifiche annotazioni nella banca dati censuaria del Catasto Terreni.
Termini
La notifica degli atti di contestazione è prevista a partire dalla fine di ottobre 2017; tuttavia, l’Amministrazione potrà differire, per un brevissimo periodo, l’invio dell’atto di contestazione, nei casi in cui, entro lo stesso termine, il tecnico incaricato segnali che l’atto di aggiornamento è in corso di predisposizione e verrà presentato non oltre la metà di novembre 2017.
fonte: geometra.ifo