I materiali di risulta possono essere considerati riutilizzabili

I materiali di risulta sono considerati riutilizzabili - Gazebo e dehors - Geometra Andrea Mancuso - Firenze

La terza sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 41607 del 13 settembre 2017, ha stabilito che i materiali derivanti dalla demolizione di un edificio possono essere considerati sottoprodotti e quindi riutilizzabili se, prima dell’apertura del cantiere, è stata dichiarata la volontà di riutilizzare le macerie edili attraverso un’apposita autorizzazione ambientale per il recupero degli inerti. Elemento distintivo della nozione di sottoprodotti è infatti la certezza della loro destinazione al riutilizzo nel medesimo ciclo produttivo o l’utilizzo da parte di terzi, in base a quanto stabilisce il Codice dell’ambiente (art. 184-bis del Dlgs n. 152 del 2006).

 

Il caso

Le macerie risultanti dalla demolizione di alcuni edifici erano state depositate su un terreno di proprietà del titolare dell’impresa di costruzione, con l’intenzione di utilizzarle in futuro per l’edificazione di un nuovo palazzo. A causa del ritardo nei finanziamenti, i materiali erano rimasti sul terreno per parecchio tempo, inducendo un vicino a presentare un reclamo al comune.

Dagli accertamenti, risultava che sul terreno in questione si era creata una vera e propria discarica temporanea, sicché l’impresa era stata condannata ad una multa di 2mila euro per gestione abusiva dei rifiuti. La condanna è stata confermata in Cassazione in quanto l’intenzione del produttore/detentore dei materiali di riutilizzarli non era basata su certezze iniziali, bensì dipendeva da eventualità future solo probabili, come l’ottenimento dei finanziamenti.

 

La sentenza

Secondo la Corte di Cassazione, per evitare di costituire una discarica abusiva accumulando le macerie in attesa di utilizzo per recupero in altri cantieri, le imprese devono decidere subito dove e come utilizzarli.

La mancanza di certezze sulle intenzioni del produttore/detentore del rifiuto e la sola eventualità del suo riutilizzo impedisce che possa essere qualificato come sottoprodotto. Le macerie edili normalmente non sono sottoprodotti, a meno che non lo si dichiari da subito.

La certezza oggettiva del riutilizzo, chiarisce la suprema Corte, “esclude a monte l’intenzione di disfarsi dell’oggetto o della sostanza” e “concorre, insieme con le ulteriori condizioni previste dalle norme definitorie che si sono succedute nel tempo, a escluderlo dall’ambito di applicabilità della normativa sui rifiuti.

All’opposto, la mancanza di certezze iniziali sull’intenzione del produttore/detentore del rifiuto di “disfarsene” e l’eventualità di un suo riutilizzo legata a pure contingenze, impedisce in radice che esso possa essere qualificato come “sottoprodotto“.

Il deposito di rifiuti da demolizione in attesa di un loro eventuale riutilizzo denunzia ex se la mancanza della iniziale certezza del loro riutilizzo prima ancora della loro produzione”.

La Cassazione precisa inoltre che il reato di attività di gestione di rifiuti in assenza di autorizzazione (art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006) “può essere consumato da chiunque ponga in essere una delle condotte in detta norma previste, non necessariamente solo da chi svolga in modo esclusivo e prevalente le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, e così via.

Il reato in questione non ha natura di reato proprio integrabile soltanto da soggetti esercenti professionalmente una attività di gestione di rifiuti, ma costituisce una ipotesi di reato comune che può essere pertanto commesso anche da chi svolge attività di gestione dei rifiuti in modo secondario o consequenziale all’esercizio di una attività primaria diversa”.

fonte: geometra.ifo