L’autorizzazione paesaggistica può rendere inefficace una SCIA

Autorizzazione paesaggistica: ordinaria e semplificata a confronto

Quando si parla di autorizzazione paesaggistica si intende un permesso attraverso il quale vengono eseguiti lavori edilizi in aree soggette a vincoli paesaggistici.

In Italia, questo strumento è regolato principalmente dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (DLGS 42/2004) e stabilisce le modalità, ovvero le procedure, per la tutela del paesaggio e dei beni culturali con lo scopo di proteggere il patrimonio culturale nazionale.

Essa solitamente viene richiesta in determinati casi, per esempio:

  • per aree sottoposte a vincolo paesaggistico, come parchi naturali, riserve, zone tutelate dall’UNESCO, ecc.;
  • per aree di valore storico, artistico o naturale, dove con modifiche edilizie si potrebbe danneggiare il paesaggio e la sua percezione;
  • per interventi edilizi o infrastrutturali, come la costruzione di nuovi edifici, l’ampliamento di quelli esistenti, modifiche di facciate, sistemazioni esterne, ecc.

In realtà l’autorizzazione paesaggistica si suddivide in:

  • autorizzazione paesaggistica ordinaria, che riguarda interventi che potrebbero alterare un paesaggio tutelato, alla quale deve essere quindi allegata una documentazione tecnica dettagliata
  • autorizzazione paesaggistica semplificata, che riguarda opere che hanno un impatto limitato sul paesaggio. Essa consente di ottenere l’autorizzazione in tempi più rapidi rispetto alla procedura ordinaria, poiché prevede una valutazione più veloce e meno articolata.

Opere senza autorizzazione paesaggistica

Il Tar per il Lazio ha confermato l’ordinanza di demolizione con relativo ripristino dello stato originario dei luoghi, emessa dal comune di Monte Compatri, evidenziando come la mancata autorizzazione paesaggistica sia da ritenersi necessaria per le opere realizzate in un’area sottoposta a vincolo archeologico.

Il caso

Il ricorrente aveva impugnato l’ordinanza del Comune che lo obbligava a demolire un manufatto in legno, una pavimentazione esterna, un muro di recinzione, un ingresso carraio e un cancello realizzati su un terreno di sua proprietà, in quanto realizzate in assenza di titolo edilizio e delle altre autorizzazioni necessarie. Infatti tali opere ricadevano in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. m) del d.lgs. n. 42/2004, in quanto zona di interesse archeologico, motivo per cui il Comune aveva contestato la mancanza di permessi edilizi e di autorizzazione paesaggistica, nonché la violazione della fascia di rispetto stradale.

Nonostante la presentazione di una SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), il Comune aveva ritenuto il provvedimento nullo per il mancato invio della documentazione integrativa richiesta, tra cui l’autorizzazione paesaggistica e il nulla osta della Società Autostrade.
Il Tar
ha confermato la legittimità dell’ordinanza di demolizione

Ha evidenziato che la mancanza dell’autorizzazione paesaggistica è di per sé sufficiente a rendere inefficace la SCIA:

la carenza dell’autorizzazione paesaggistica” è sufficiente ad escludere l’efficacia legittimante della SCIA e ciò anche a prescindere dalla mancanza anche del nulla osta della Società Autostrade.

Benché il ricorrente avesse ottenuto il parere positivo della Soprintendenza archeologica, questo non sostituisce l’autorizzazione paesaggistica, che valuta l’inserimento delle opere nel contesto paesistico. Questo concetto è espresso chiaramente dal Tar quando ha “evidenziato che nelle zone di interesse archeologico il parere della Soprintendenza archeologica integra e non sostituisce l’autorizzazione paesaggistica, atteso che, ai sensi dell’art. 13 della l.r. Lazio 6 luglio 1998, n. 24, “il parere valuta l’ubicazione degli interventi previsti nel progetto in relazione alla presenza ed alla rilevanza dei beni archeologici, mentre l’autorizzazione paesistica valuta l’inserimento degli interventi stessi nel contesto paesistico, in conformità alle specifiche disposizioni dei P.T.P. o del P.T.P.R”.

La mancanza dell’autorizzazione paesaggistica, unita alla carenza del titolo edilizio, ha rappresentato un elemento decisivo per la decisione del Tribunale, che ha quindi ritenuto legittimo l’intervento repressivo del Comune.

Conclusione

L’autorizzazione paesaggistica è un atto amministrativo necessario e vincolante per l’esecuzione di lavori edilizi in aree soggette a vincoli paesaggistici.

Essa è regolata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (DLGS 42/2004).

La mancanza dell’autorizzazione paesaggistica rende inefficace la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

fonte: ingenio