Agibilità e conformità urbanistica
L’agibilità dei manufatti o dei locali nei quali si intenda svolgere (o proseguire) un’attività commerciale rappresenta il necessario ponte di collegamento tra la situazione urbanistico – edilizia e quella commerciale.
Infatti nel senso che la non conformità dei locali per il versante urbanistico – edilizio si traduce nella loro non agibilità anche sul versante commerciale.
Invece ai fini dell’agibilità, è necessario che il manufatto o il locale sia assistito dallo specifico titolo edilizio abilitativo e che lo stesso non rivesta carattere abusivo.
Occorre pertanto una corrispondenza biunivoca tra conformità urbanistica dei beni ospitanti l’attività commerciale e l’agibilità degli stessi (cfr.: Cons. St., sez. II, 17 maggio 2021 n. 3836).
Certificato di agibilità e segnalazione certificata di agibilità (SCA)
La segnalazione certificata di agibilità (SCA), che ha sostituito il certificato di agibilità con il d.lgs. 222/2016
L’agibilità normata dall’articolo 24 del Testo Unico Edilizia, ha la funzione di attestare la conformità urbanistico-edilizia, la salubrità e la sicurezza delle opere realizzate.
L’ottenimento della SCA è subordinato alla verifica della regolarità urbanistica dell’immobile.
Pertanto la mancanza di conformità urbanistico-edilizia preclude il rilascio della SCA e quindi la possibilità di utilizzare l’immobile per scopi produttivi o abitativi.
Conformità urbanistica e agibilità
La sentenza ribadisce il principio secondo cui la regolarità urbanistica è un presupposto indispensabile per ottenere l’agibilità.
Nel caso in esame, l’agibilità dell’impianto è stata negata a causa della difformità delle opere rispetto ai titoli edilizi rilasciati (es. altezza non autorizzata dei silos e altre opere realizzate senza titolo).
La non conformità urbanistica non solo impedisce il rilascio dell’agibilità, ma rende illegittimo l’uso dell’immobile per attività produttive o commerciali.
Il Comune ha quindi archiviato la richiesta di agibilità e ha avviato procedimenti sanzionatori, tra cui la demolizione delle opere abusive e la sospensione dell’attività produttiva.
Il TAR sottolinea che l’agibilità è la sommatoria di requisiti igienico-sanitari e urbanistico-edilizi: un immobile abusivo non può essere dichiarato agibile.
Agilità, regolarità urbanistica e poteri repressivi del Comune
In definitiva, la sentenza in questione assume particolare rilevanza perché:
- ritiene la conformità urbanistica come requisito essenziale per ottenere l’agibilità e per l’esercizio di attività negli immobili;
- ritiene impossibile scindere agibilità e regolarità edilizia: un immobile non conforme sotto il profilo urbanistico-edilizio non può essere considerato agibile, né destinato a uso produttivo o abitativo;
- ricorda che il Comune mantiene il potere di vigilanza e controllo sull’attività edilizia nel proprio territorio, anche in presenza di autorizzazioni rilasciate da altre autorità.
La sentenza conferma che l’agibilità e la regolarità urbanistica sono strettamente collegate: il rilascio dell’agibilità dipende dalla completa conformità dell’immobile ai titoli edilizi e alle normative urbanistiche. Eventuali difformità rendono illegittimo il rilascio dell’agibilità e l’utilizzo dell’immobile.
Conclusione
L’ottenimento della segnalazione certificata di agibilità è subordinato alla verifica della regolarità urbanistica dell’immobile. Di conseguenza, la mancanza di conformità urbanistico-edilizia preclude il rilascio dell’agibilità e quindi la possibilità di utilizzare l’immobile per scopi produttivi o abitativi, in quanto un immobile abusivo non può essere dichiarato agibile.
fonte: ingenio