Patente a crediti: sanzioni per chi non è in regola

L’Ispettorato nazionale del Lavoro ha pubblicato un’importante circolare sul regime sanzionatorio della patente a crediti, così come disciplinato dall’art. 27 del d.lgs. 81/2008.

Patente a crediti: le regole base

L’INL in primis ricorda che la patente a crediti è obbligatoria dallo scorso 1° ottobre 2024 per imprese e lavoratori autonomi nei cantieri (esclusi fornitori e prestatori di servizi intellettuali).

Ogni patente ha un punteggio iniziale di 30 crediti, che può aumentare fino a 100 o diminuire in caso di violazioni.

Un punteggio inferiore a 15 crediti, o l’assenza della patente, impedisce di operare nei cantieri, ma è consentito completare lavori già in corso se sono stati eseguiti oltre il 30% del valore contrattuale, anche con punteggio inferiore a 15 crediti.

Le sanzioni per chi non è in regola

L’INL sottolinea che operare senza patente o con punteggio insufficiente (inferiore a 15 crediti) comporta una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a 6.000 euro, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’art. 301-bis del D.Lgs. n. 81/2008.

Il riferimento economico, necessario al fine del calcolo dell’esatto importo sanzionatorio, pari al 10 per cento del valore dei lavori – da considerarsi al netto dell’IVA – va sempre riferito al singolo contratto sottoscritto dal trasgressore, contenente di norma un capitolato dei lavori affidati ed un costo degli stessi.

Inoltre, si prevede, per gli inadempienti, l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.

Inoltre, il personale ispettivo dovrà provvedere, con gli effetti previsti dall’art. 650 c.p., ad allontanare l’impresa o il lavoratore autonomo dal cantiere oggetto di accertamento, informando i medesimi soggetti dell’impossibilità di operare all’interno di qualunque cantiere temporaneo o mobile di cui all’art. 89, comma 1, lett. a), in assenza di patente o di documento equivalente ovvero con una patente con punteggio inferiore ai 15 crediti.

Committente e direttore lavori

Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo, devono verificare il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell’attestazione di qualificazione SOA.

La sanzione per la mancata verifica del possesso della patente o attestazione SOA è compresa tra 711,92 a 2.562,91 euro

Simile sanzione trova applicazione in caso di affidamento dei lavori a soggetti che, alla data dell’affidamento, siano in possesso di una patente inferiore a 15 crediti; tale sanzione non è applicabile se la patente viene sospesa o revocata successivamente all’affidamento.

Atteso che l’obbligo di possesso della patente è entrato in vigore il 1° ottobre 2024 e che l’art. 90 contestualizza le verifiche del committente e del responsabile dei lavori al momento dell’affidamento dei lavori, si ritiene che la sanzione di cui all’art. 157 sia applicabile unicamente nei confronti di lavori affidati dopo il 1° ottobre 2024.

Fonte: ingenio