Verso il testo unico delle rinnovabili

E’ stato approvato il decreto che prevede 3 procedure per l’installazione e il silenzio assenso

Definiti i regimi autorizzativi per l’installazione degli impianti di energia rinnovabile.

Il decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri dello scorso 7 agosto, individua tre procedure e riordina la normativa di settore per adeguarla alle regole comunitarie.

Il testo del decreto però preoccupa gli operatori del settore, che temono ulteriori vincoli e rallentamenti.

I regimi amministrativi per gli impianti di energia rinnovabile


Il testo individua tre regimi amministrativi per regolare l’installazione degli impianti di energia rinnovabile:
– attività libera;
– procedura abilitativa semplificata (PAS);
– autorizzazione unica.

Il regime più semplice è l’attività libera, che:

non prevede la presentazione di alcuna comunicazione né, per gli interventi oggi soggetti a dichiarazione di inizio lavori asseverata , alcuna forma di dichiarazione.

In presenza di vincoli paesaggistici, l’autorità dovrà pronunciarsi entro 30 giorni anzichè entro i 45 giorni attualmente previsti.

La procedura abilitativa semplificata (PAS) sarà utilizzata per i progetti.

Detti progetti non sono assoggettati a valutazioni ambientali, ma per i quali è necessaria l’acquisizione degli atti di assenso di competenza comunale. In caso di inerzia dell’Amministrazione, scatterà il silenzio assenso anziché il silenzio inadempimento.

Nei casi più semplici, i richiedenti otterranno il titolo abilitativo entro 30 giorni.

Per interventi che richiedono l’assenso di amministrazioni diverse da quella procedente.

Si utilizzerà la conferenza di servizi con una procedura semplificata

La procedura prevede che decorso il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del progetto senza che sia stata comunicata la conclusione negativa della conferenza e senza che sia stato espresso un dissenso congruamente motivato da parte di un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o della salute e della pubblica incolumità dei cittadini, il titolo abilitativo deve intendersi perfezionato senza prescrizioni.

Per i progetti che prevedono il coinvolgimento di più Amministrazioni, il procedimento dovrà concludersi entro 75 giorni.

Il titolo abilitativo decadrà in caso di mancato avvio dei lavori o di entrata in esercizio entro i termini previsti dal cronoprogramma.

Il decreto prevede infine il regime dell’autorizzazione unica, che per gli impianti di potenza inferiore a 300 megawatt va presentata alla regione.

Invece per quelli di potenza superiore al Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica. Il testo regola la fase successiva alla presentazione dell’istanza, durante la quale deve essere verificata la completezza della documentazione, e i tempi per la richiesta di eventuali integrazioni e la conclusione del procedimento.

In generale, nei casi più semplici di progetti non sottoposti a valutazioni ambientali, i procedimenti per ottenere l’autorizzazione potranno durare 175 giorni.

Nei casi più complessi, che prevedono la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) o la VIA, con durata fino a fino a 420 giorni.

Affinché sia possibile rispettare tali termini, la conferenza di servizi dovrà concludersi entro 120 giorni dalla data della prima riunione.

La sospensione dei termini potrà essere:

  • massimo a 60 giorni in caso di progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA)
  • 90 giorni in caso di progetti sottoposti a VIA.

Gli interventi rientranti nell’attività libera, quelli in regime di PAS e quelli soggetti all’autorizzazione unica sono indicati negli allegati A, B e C del decreto legislativo.

Ogni allegato distingue gli impianti di nuova costruzione da quelli esistenti e fornisce indicazioni sulla potenza e le dimensioni degli elementi da installare o modificare.

Impianti di energia rinnovabile

E’ un primo significativo passo, a cui dovranno seguirne altri con il fine:

  • per ridurre il peso burocratico nei confronti delle imprese che operano nel settore delle energie rinnovabili
  • semplificando e standardizzando le procedure, con un risparmio di tempo e di costi anche per le amministrazioni coinvolte


Fonte: edilportale