La pergotenda può essere soggetta al Permesso di Costruire

La pergotenda può essere soggetta al Permesso di Costruire - Studio Mancuso 2000 - Firenze

Una pergotenda ad integrale copertura di un cortile di 70 metri quadri, essere assentita in edilizia libera cioè senza permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica?

Per il Tar Lazio no: nella sentenza 9648/2024 ci si imbatte nel ricorso contro l’ordinanza di demolizione per una copertura che “si estende fino al muro perimetrale. A sostegno della struttura vi sono degli scatolari verniciati di bianco posti lungo il perimetro della stessa addossati ai muri perimetrali che realizzano dei portali con supporti verticali e orizzontali. Tale area è completa di impianto di illuminazione e di condizionamento ed arredata con tavoli e seggiole“.

La pergotenda

I ricorrenti impugnano il provvedimento sul presupposto che l’intervento edilizio realizzato rientrerebbe nel regime dell’edilizia libera, essendo assimilabile ad una pergotenda per la quale non sarebbe richiesto neppure il titolo paesaggistico.

Ma i giudici evidenziano che la situazione è diversa: il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, infatti, è piuttosto chiaro in materia di pergotende liberamente posizionabili su spazi pertinenziali esterni degli edifici e non necessitanti di titoli abilitativi.

Tali sono, infatti, esclusivamente quelle opere costituite non dalla struttura in sé, ma dalla tenda, quale elemento di protezione dal sole o dagli agenti atmosferici.

Ne consegue che la struttura deve qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda.

Il presupposto è l’inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato.

I riferimenti di legge

Infatti l’insieme formato da tenda e struttura di sostegno non è qualificabile come organismo edilizio connotantesi per la creazione di nuovo volume o superficie” (in questi termini, di recente, Cons. St., sez. VI, n. 3321 del 27.4.2022; T.A.R. Piemonte, sez. II, n. 318 del 4.4.2022.

Nella giurisprudenza di questa Sezione, tra le più recenti, n. 4911 del 21.3.2023, secondo cui: “la pergotenda non soggetta al previo rilascio di titolo abilitativo è solamente quell’opera principale costituita non dalla struttura in sé, ma dalla tenda, di tessuto leggero o materiale plastico, destinata a rendere meglio vivibili gli spazi esterni delle unità abitative (terrazzi o giardini) e installabile al fine, quindi, di soddisfare esigenze non precarie non connotandosi, pertanto, per la temporaneità della loro utilizzazione, ma costituente un elemento di migliore fruizione dello spazio esterno, stabile e duraturo.

Viceversa, ove la struttura principale sia solida e permanente ma, soprattutto, tale da determinare una evidente variazione di sagoma e prospetto dell’edificio, non di pergotenda integrante un intervento edilizio libero può parlarsi quanto, piuttosto, di un organismo edilizio connotantesi per la creazione di nuovo volume o superficie e, in quanto tale, necessitante dell’apposito titolo edilizio”).

L’opera è una ristrutturazione edilizia quando crea nuovo volume

In questo caso l’opera contestata consiste in una struttura retrattile in scatolari verniciati e teli pesanti di p.v.c., che fornisce integrale copertura al cortile di 70 mq del fabbricato ove è insediata l’attività di ristorazione.

La struttura è addossata al perimetro del cortile, costituito in parte dalle mura esterne al fabbricato principale, in parte da un muro perimetrale, mediante scatolari in alluminio o plastica verticali e orizzontali.

Risulta pertanto idonea a chiudere interamente la corte, determinando, una volta aperta, un volume, essendo provvista, nella parte in cui il muro è più basso di una chiusura laterale in pvc.

Il cortile oltretutto è dotato di impianto di illuminazione e di condizionamento ed arredato con tavoli e sedie.

Le ragguardevoli dimensioni della struttura oggetto di contestazione (circa 70 mq.) inducono a ritenere che non di pergotenda, nei termini sopra configurati.

Assume pertanto come un intervento edilizio di carattere stabile, idoneo a determinare la creazione di un nuovo volume e di una nuova superficie, destinato ad uso commerciale.

Risulta quindi idoneo a determinare una trasformazione parziale dell’organismo edilizio preesistente e pertanto necessitante di apposito titolo edilizio, trattandosi di intervento di ristrutturazione edilizia ‘pesante’ ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. d) e 10, comma 1, lett. c) del dpr 380/2001.

Conclusioni

In conclusione la pergotenda non soggetta al previo rilascio di titolo abilitativo è solamente quella costituita non dalla struttura in sé, ma dalla tenda, di tessuto leggero o materiale plastico, destinata a rendere meglio vivibili gli spazi esterni delle unità abitative.

fonte: ingenio