Cambio di destinazione d’uso: da seminterrato ad abitazione

Cambio di destinazione d'uso: da seminterrato ad abitazione - geometra Andrea Mancuso - Firenze

Iniziamo con mettere un punto fermo, quando c’è un cambio di destinazione d’uso da seminterrato ad abitazione, essendo un intervento urbanisticamente rilevante è soggetto a Permesso di Costruire..

La sentenza di riferimento

La regola, sempre importante da ricordare, è ‘rimembrata’ dal Consiglio di Stato nella sentenza 4199/2024 del 9 maggio, relativa all’ingiunzione di demolizione – contro la quale è stato presentato ricorso – per la «trasformazione del piano seminterrato della palazzina in civile abitazione», cui si accede tramite scala esterna scoperta, di superficie pari a circa mq. 85 e altezza variabile da m. 2,20 a m. 2,70, essendo i piani di calpestio sfalsati tra di loro. 

Abuso ante 1967? Non ci sono prove

In primis, si prova a dimostrare che si sono realizzate queste opere prima del 1967, ma, come osservato dal Tar (e Palazzo Spada conferma), le prove non reggono.

Cambio di destinazione d’uso da seminterrato ad abitazione: non basta la SCIA, serve il permesso

L’appellante vorrebbe dequotare il cambio di destinazione d’uso da seminterrato ad abitazione ad intervento assoggettato a mera SCIA, sulla base delle previsioni dell’art. 2, lett. f), della l.r. 28 novembre 2001, n. 19, che consente tale procedimento dichiarativo ove non vi sia stata trasformazione dell’aspetto esteriore, di volumi e di superfici e la nuova destinazione d’uso sia compatibile con le categorie consentite dalla strumentazione urbanistica.

Ma secondo il Collegio, non opera nessuna delle condizioni previste dalla richiamata disciplina regionale:

  • in primo luogo, l’unità immobiliare è stata resa accessibile da una scala esterna, nonché corredata di un terrazzino, sicché non può escludersi l’avvenuta modifica dell’aspetto esteriore;
  • inoltre è principio consolidato in giurisprudenza che il cambio di destinazione d’uso da garage, magazzino, seminterrato ad abitazione è urbanisticamente rilevante e come tale richiede il permesso di costruire.

Essi infatti, proprio in quanto privi di autonoma rilevanza, accedono alla categoria residenziale cui sono asserviti, costituendo effettivamente pertinenze nell’accezione civilistica.

L’uso residenziale e la volumetria assentibile per il calcolo degli indici edificatori

Palazzo Spada aggiunge che la fruibilità funzionale all’uso residenziale è data dalla superficie e dalla volumetria abitabile, ovvero rispondente ai requisiti minimi di vivibilità contenuti, nel loro nucleo originario successivamente integrato anche da regolamenti comunali di settore, nel d.m. 5 luglio 1975.

La volumetria assentibile su cui si basa il calcolo degli indici edificatori è quella “abitabile”, perché consente di individuare l’estensione anche potenziale dell’insediamento umano e la pressione che lo stesso è necessariamente destinato a produrre sul contesto inteso come necessità di fruire delle opere di urbanizzazione, primaria o secondaria.

Le volumetrie di servizio, pur latamente intese, in quanto strutturalmente inidonee a incrementare ridetta pressione da parte della popolazione residenziale, che rimane immutata, sono inserite al solo scopo di migliorare la qualità della vita della zona anche in relazione al singolo complesso immobiliare.

Esse si caratterizzano, dunque, per una compatibilità con la categoria generale di riferimento, pur ricevendo una finalizzazione “mirata” a servizio, non convertibile in una qualunque delle altre tipizzate dal legislatore, ivi compresa quella cui accede, senza che si consideri il mutamento “rilevante”.

Conclusioni

In conclusione è importante ricordare che il cambio di destinazione d’uso di un locale posto al piano seminterrato è importante verificare quanto sia urbanisticamente rilevante e che quindi possa essere soggetto a permesso di costruire.

fonte: ingenio