Premessa
La Segnalazione Certificata d’Inizio Lavori in sanatoria regolarizza un intervento strutturale realizzato senza aver prima presentato la SCIA edilizia.
La SCIA in sanatoria è una dichiarazione da sottoporre al comune dove è ubicato l’immobile nel caso in cui siano stati eseguiti interventi edilizi e di ristrutturazione che coinvolgono elementi strutturali dell’edificio, senza aver presentato la SCIA edilizia prescritta dalla normativa vigente.
La SCIA in Sanatoria
SCIA in sanatoria – cos’è
La SCIA in sanatoria, o meglio SCIA e accertamento di conformità come definita dall’art. 37 del dpr 380/2001, rappresenta un tipo di autorizzazione che permette la regolarizzazione di abusi edilizi, cioè di lavori effettuati senza la presentazione della SCIA o in violazione delle relative disposizioni. Questa procedura offre, quindi, la possibilità di regolarizzare la propria situazione edilizia, evitando le sanzioni previste per l’abusivismo edilizio.
Esistono due tipologie di SCIA in sanatoria:
- SCIA tardiva: applicata quando i lavori sono ancora in fase di esecuzione;
- SCIA in sanatoria per regolarizzare interventi già completati.
Occorre fare particolare attenzione perché nella alla SCIA in sanatoria:
i lavori eseguiti DEVONO essere conformi alla normativa urbanistica ed edilizia sia al momento della realizzazione dell’abuso edilizio che nel momento in cui si richiede la sanatoria (c.d. doppia conformità).
SCIA in sanatoria – Quando?
E’ richiesta in situazioni in cui non sia stata precedentemente presentata la SCIA edilizia e, in particolare, quando sono stati effettuati lavori che rientrano nelle seguenti categorie:
- interventi di manutenzione straordinaria: questi interventi riguardano solitamente parti strutturali dell’edificio o comportano modifiche significative alle strutture preesistenti;
- interventi di restauro o risanamento: questi lavori, che spesso ricomprendono edifici protetti da un particolare vincolo storico-artistico, possono riguardare parti strutturali e richiedono la conformità alle normative vigenti;
- interventi di restauro leggero senza modificare volume, destinazione d’uso o sagoma dell’immobile: anche interventi di restauro leggero possono richiedere una SCIA in sanatoria, ma solo se comportano modifiche minori che non coinvolgono il volume totale dell’edificio, la destinazione d’uso (tra categorie non omogenee) o la sua sagoma. Quindi, se l’intervento non altera in maniera significativa l’aspetto e la funzione dell’immobile, ma è stato eseguito senza la SCIA edilizia, sarà necessario regolarizzarlo tramite la SCIA in sanatoria.
SCIA in Sanatoria- Chi la presenta?
Come accennato precedentemente, la SCIA in sanatoria può essere richiesta solo se sia verificata la condizione della doppia conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia secondo quanto richiesto dall’art. 36 “Accertamento di conformità” del dpr 380/2001. Quest’ultimo stabilisce anche che a richiedere tale permesso sia il responsabile dell’abuso o l’attuale proprietario dell’immobile.
SCIA in sanatoria & CILA tardiva
La differenza tra la CILA e la SCIA in sanatoria risiede nelle situazioni specifiche in cui vengono applicate e nelle caratteristiche degli interventi che intendono regolarizzare.
La CILA tardiva è utilizzata per regolarizzare interventi edilizi di natura ordinaria.
Questi interventi NON devono coinvolgere parti strutturali dell’edificio, NON modificare la volumetria complessiva e NON cambiare la destinazione d’uso dell’immobile.
La CILA può essere presentata da un professionista abilitato, ma la realizzazione dei lavori non richiede necessariamente la supervisione diretta di un tecnico specializzato.
Da notare che la SCIA in sanatoria è richiesta per interventi più ampi, inclusi quelli che coinvolgono parti strutturali dell’edificio o che comportano un cambio di destinazione d’uso tra categorie omogenee.
Per redigerla occorre il coinvolgimento di un professionista qualificato per la direzione dei lavori, specialmente quando si tratta di interventi strutturali o modifiche edilizie significative
SCIA in Sanatoria – sanzioni
Quando l’intervento realizzato sia conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento dell’esecuzione dell’intervento che al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell’abuso o il proprietario dell’immobile possono richiedere la sanatoria dell’intervento.
Per ottenere questa sanatoria, è necessario versare un importo non superiore a 5.164 euro e non inferiore a 516 euro stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all’aumento di valore dell’immobile valutato dall’agenzia del territorio.
Se le opere realizzate in assenza di SCIA consistono in interventi di restauro e risanamento conservativo e riguardano immobili soggetti a vincoli derivanti da leggi statali, regionali o altre normative urbanistiche vigenti.
L’autorità competente per il controllo del rispetto di questi vincoli può imporre la restituzione dell’immobile allo stato originario a spese del responsabile dell’abuso e applicare una sanzione pecuniaria che oscilla tra 516 e 10.329 euro.
Nel caso in cui tali interventi riguardino immobili che non sono soggetti a vincoli, anche se si trovano nelle zone territoriali omogenee (definite dall’art. 2 del dm 1444/1968), il dirigente o il responsabile dell’ufficio competente può richiedere al Ministero per i Beni e le Attività Culturali un parere vincolante sulla questione della restituzione dell’immobile allo stato originario o sull’applicazione della sanzione pecuniaria.
La sanzione pecuniaria, varia da 516 a 5.164 euro ed è stabilita dal responsabile del procedimento in base dell’aumento di valore dell’immobile valutato dall’agenzia del territorio.
Se entro 60 gg il Ministero non risponde, il dirigente o il responsabile dell’ufficio può prendere autonomamente una decisione.
SCIA in Sanatoria- in corso d’opera
La presentazione spontanea della SCIA quando l’intervento è già in corso comporta il pagamento di una sanzione di 516 euro.
Entro 30 giorni dalla presentazione della SCIA in sanatoria a seguito di verifica potrebbero essere riscontrate delle violazioni alle condizioni stabilite, l’interessato riceverà un ordine motivato dal dirigente o dal responsabile dell’ufficio comunale, nel quale si chiederà di non procedere con l’intervento previsto.
In caso di falsa attestazione da parte del professionista abilitato, l’ufficio comunale informerà l’autorità giudiziaria e il consiglio dell’ordine di appartenenza del professionista.
Potrà essere possibile comunque presentare nuovamente la denuncia di inizio attività con le necessarie modifiche o integrazioni al fine di renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.
fonte: biblus