Con decreto MEF pubblicato sulla G.U. il 30.12.2022, a seguito dell’aumento del tasso di interesse legale, sono stati rideterminati i coefficienti per il calcolo dell’usufrutto 2023.
Cosa è il diritto di usufrutto
L’usufrutto è un diritto reale minore regolato dagli articoli 978 e seguenti del Codice Civile.
Il diritto dell’usufruttuario sulla cosa altri ha contenuto molto vasto e comprende:
- La facoltà di godere della cosa con le eventuali successive accessioni (art. 983 cod. civ.) ossia di utilizzarla per il proprio vantaggio ma nel rispetto della destionazione economica del bene decisa dal proprietario (art. 981 cod. civ.);
- La facoltà di fare propri i frutti, naturali (come i prodotti del suolo) o civili della cosa (come il canone di locazione del bene).
L’usufrutto può essere volontario, cioè costituito per contratto o per testamento oppure legale, ossia costituito per disposizione di legge, indipendentemente dalla volontà del proprietario, come nel caso di quello spettante ai genitori sui beni dei figli minori (art. 324 cod. civ.)
Durata del diritto
Il diritto di usufrutto è sempre temporaneo. Atteso il favore legislativo per la piena proprietà il diritto di usufrutto non può durare oltre la vita dell’usufruttuario o, se questo è una persona giuridica, oltre il termine di trent’anni (art. 979 cod. civ.).
I nuovi coefficienti per l’anno 2023 per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie sono i seguenti:
Età del beneficiario (anni compiuti) | Coefficiente |
da 0 a 20 | 19 |
da 21 a 30 | 18 |
da 31 a 40 | 17 |
da 41 a 45 | 16 |
da 46 a 50 | 15 |
da 51 a 53 | 14 |
da 54 a 56 | 13 |
da 57 a 60 | 12 |
da 61 a 63 | 11 |
da 64 a 66 | 10 |
da 67 a 69 | 9 |
da 70 a 72 | 8 |
da 73 a 75 | 7 |
da 76 a 78 | 6 |
da 79 a 82 | 5 |
da 83 a 86 | 4 |
da 87 a 92 | 3 |
da 93 a 99 | 2 |
fonte: donnegeometra