Non sono più necessari permessi da parte del Comune per l’installazione di vetrate panoramiche amovibili (VePA).
La normativa
Per la precisione la nuova norma integra l’art. 6 del dpr 380/2001 con la lettera b-bis) che prevede:
gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VePA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di logge rientranti all’interno dell’edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare i mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche.
Le caratteristiche
Dovranno essere vetrate completamente trasparenti che permettono di migliorare le prestazioni energetiche di un’abitazione, contribuendo all’isolamento termico dell’immobile, e di ridurre i consumi.
L’effetto
E’ stato calcolato che l’uso delle VePA può portare ad un risparmio del 30% in bolletta in un anno.
Per poter installare le VePA senza permesso è necessario che le vetrate non siano fisse, ma che si possano rimuovere e che non comportino un aumento di volumetria o la destinazione d’uso di un ambiente.
Inoltre, devono garantire la corretta circolazione dell’aria e non modificare il decoro architettonico dell’edificio.
In merito a questa importante novità si è espressa l’ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, che ha pubblicato un dossier di approfondimento dell’art. 33 del decreto aiuti bis.
Dossier ANCE
“Semplificazioni per l’installazione di vetrate panoramiche cd. VePA”, questo il documento realizzato dall’ANCE che fornisce un quadro dettagliato in merito alla liberalizzazione delle cosiddette VePA. In particolare viene esaminato il rapporto con la normativa paesaggistica, i piani urbanistici ed i regolamenti condominiali.
Il dossier definisce:
- le caratteristiche indicate dalla normativa;
- il rapporto con le prescrizioni dei piani urbanistici;
- il rapporto con il d.P.R. n. 31/2017;
- il rapporto con le prescrizioni dei regolamenti condominiali;
- il recepimento nelle Regioni a statuto speciale e Province autonome.
VePA in edilizia libera: ecco le caratteristiche e le condizioni da rispettare
In base a quanto previsto dal nuovo articolo 6 del dpr n. 380/2001, è consentita l’installazione delle vetrate panoramiche senza alcun titolo abilitativo qualora abbiano le seguenti caratteristiche:
- essere amovibili e totalmente trasparenti;
- assolvere funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, di miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, di riduzione delle dispersioni termiche, di parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche;
- riguardare balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o logge rientranti all’interno dell’edificio come definite nel Regolamento Edilizio Tipo (Allegato A, definizioni n. 35 e n. 37) ovvero:
- balcone – Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni;
- loggia – Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.
Definizione di balcone
Alla luce di quanto espresso, ANCE ritiene che dovrebbero rientrare nella definizione di balcone sia gli elementi in aggetto praticabili aventi una copertura, sia quelli scoperti per i quali sarà necessario verificare l’esistenza di eventuali soluzioni di vetrate anche per la copertura orizzontale.
Altre condizioni che devono essere verificate sono:
- non dare vita a spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria;
- non comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile;
- favorire una naturale micro-aerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici;
- avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche.
Destinazione d’uso
Il richiamo a “vani interni domestici”, chiarisce l’ANCE, non deve intendersi limitativo per l’installazione delle vetrate panoramiche alle sole unità a destinazione abitativa; la norma, infatti, non contiene limitazioni specifiche in merito alla destinazione d’uso dell’unità immobiliare.
Differenza tra aspetto e decoro architettonico
Per quanto riguarda la condizione dell’impatto visivo, ANCE richiama l’orientamento giurisprudenziale secondo cui esiste una differenza tra:
- aspetto architettonico;
- decoro architettonico.
In particolare, l’aspetto architettonico prescinde dal pregio estetico dell’edificio, assumendo rilievo in presenza di interventi successivi che non devono recare una rilevante disarmonia al complesso preesistente, sì da pregiudicarne l’originaria fisionomia e alterarne le linee impresse originariamente.
Inoltre, che l’installazione delle VePA deve comunque:
- rispettare le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali;
- osservare le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, in materia antisismica, di sicurezza, antincendio, igienicosanitaria, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché quelle in materia di vincoli culturali e paesaggistici (dlgs 42/2004);
- verificare la presenza di specifiche disposizioni nell’ambito del regolamento condominiale.
Le prescrizioni dei piani urbanistici
La nuova norma (articolo 6 del testo unico in edilizia) dispone espressamente il rispetto alle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali: prima dell’installazione delle VePA sarà necessario, quindi, verificare l’eventuale presenza di norme locali che possano limitare o vietare tali strutture o comunque in generale gli interventi sui prospetti degli edifici.
Rapporto con i vincoli culturali e paesaggistici
La liberalizzazione dell’installazione delle vetrate pone il dubbio circa l’eventuale presenza di vincoli culturali e paesaggistici sull’immobile interessato (dlgs n. 42/2004).
In riferimento alla disciplina paesaggistica l’ANCE ricorda che il dpr 31/2017 ha individuando una serie di opere escluse dall’autorizzazione perché considerate prive di rilevanza paesaggistica (Allegato A), nonché una serie di opere soggette ad autorizzazione paesaggistica semplificata perché di minore entità e impatto sul paesaggio (Allegato B). L’installazione delle vetrate panoramiche non è menzionata espressamente fra le opere escluse dall’autorizzazione paesaggistica, sebbene sono presenti nell’Allegato A diversi tipi di interventi ai quali questo intervento potrebbe essere ricondotto.
L’installazione delle vetrate panoramiche può al momento rientrare nella fattispecie dell’Allegato B, punto B.3 del Dpr 31/2017, quale “realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze” ed essere soggetta ad autorizzazione paesaggistica semplificata.
Rapporto con le prescrizioni dei regolamenti condominiali
E’ bene ricordare che ci potrebbero essere limiti e condizioni circa l’installazione delle VePA sui regolamenti condominiali.
Si suggerisce quindi verificare che detti regolamenti non contengano “prescrizioni chiaramente individuate” circa le limitazioni di alterare in qualche modo il prospetto dell’edificio. In caso contrario, ossia in assenza di prescrizioni specifiche e trattandosi di interventi che di per sé non sono lesivi del decoro architettonico, non deve essere data preventiva informazione all’amministratore di condominio (sebbene, a parere dell’ANCE, detta comunicazione è sempre bene inviarla anche se non necessita di specifica autorizzazione).
fonte: biblus