Sono in arrivo delle semplificazioni in arrivo in materia di titoli edilizi per l’installazione delle vetrate panoramiche.
Le vetrate panoramiche, secondo le nuove regole, non richiederebbero l’autorizzazione del Comune, ma potrebbero essere installate in regime di edilizia libera.
La chiusura di verande, logge e balconi con vetrate è spesso causa di controversie tra condomini, cittadini ed amministrazioni locali.
Controversie che, nella maggior parte dei casi, si risolvono con l’intervento da parte dei giudici e la condanna come abuso edilizio.
L’abuso edilizio è un reato che può essere perseguito sia in maniera amministrativa che penale, si può prendere una multa o essere arrestati; nonché l’obbligo in capo al proprietario del ripristino dello stato dei luoghi (demolizione della costruzione) entro 90 giorni.
Approvato alla Camera
Con l’approvazione dell’emendamento in esame, l’articolo 33-quater del decreto aiuti bis (Norme di semplificazione in materia di installazione di vetrate panoramiche amovibili) prevede una modifica all’articolo 6, comma 1, lettera b), del Testo unico in edilizia, con l’inserimento della seguente lettera b-bis) che così recita:
gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di logge rientranti all’interno dell’edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche.
In pratica, in base al nuovo provvedimento ancora in fase di ufficializzazione, l’installazione di vetrate panoramiche amovibili (VEPA) rientrerebbero in edilizia libera (art. 6, comma 1 del testo unico in edilizia) se risultassero totalmente trasparenti e rispettassero alcuni requisiti.
Modifiche al testo unico in edilizia
La versione del decreto aiuti bis, modificata in Senato ed approvata dalla Camera, fa sì che l’installazione delle VEPA (vetrate panoramiche amovibili) si aggiunga agli interventi realizzabili senza titoli abilitativi.
Questa aggiunta andrebbe a modificare l’articolo 6, comma 1 del testo unico edilizia (dpr n. 380/2001), che elenca gli interventi in regime di edilizia libera, il decreto aiuti bis aggiungerebbe anche la possibilità di realizzare ed installare vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti.
Per l’attuabilità ricordiamo che occorre la modifica al dpr n. 380/2001 bisognerà attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la conseguente entrata in vigore della legge di conversione.
VEPA: i requisiti per essere in edilizia libera
Tuttavia, l’emendamento non concede a qualsiasi tipo di intervento di installazione delle VEPA di rientrare in edilizia libera: ecco alcuni requisiti che determinano il regime libero della realizzazione ed installazione delle VEPA.
Nello specifico devono, innanzitutto, avere le seguenti funzioni di:
- temporanea protezione dagli agenti atmosferici,
- miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche,
- riduzione delle dispersioni termiche,
- parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche che dall’edificio potrebbero entrare in casa,
- favorire la micro-aerazione, ossia consentire la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici.
Condizione necessaria è che l’installazione delle VEPA NON realizzi nuova volumetria, ossia “spazi stabilmente chiusi con conseguente reazione di volumi e di superfici, così come definiti dal Regolamento Edilizio Tipo.
Le vetrate non devono configurare spazi stabilmente chiusi con conseguente creazione di volumi e di superfici, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile.
In merito alle caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico dovranno essere tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche.
fonte: biblus