E’ arrivato anche il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate sul rifacimento della canna fumaria dà diritto alla detrazione del 50% ed al bonus mobili
L’installazione di una canna fumaria esterna è da considerarsi “manutenzione straordinaria” (detrazione del 50% delle spese) che dà, quindi, diritto anche al bonus mobili.
Quesito di un contribuente sulla canna fumaria
Il quesito è stato avanzato da un cittadino in merito all’ottenimento del bonus mobili in relazione al rifacimento di una canna fumaria.
Riportiamo di seguito la domanda:
“Dovendo adeguare l’impianto alla normativa vigente, provvederò al rifacimento della canna fumaria dello scaldabagno (sistema di scarico dei fumi che dovranno essere convogliati verso l’alto), facendo installare un camino esterno in acciaio che, tramite apposito foro nella gronda in cemento armato, arriverà fin sopra il tetto. Al termine dell’intervento mi verrà rilasciata apposita certificazione di conformità dell’impianto.“
La domanda è quindi se tale intervento sia configurabile come “manutenzione straordinaria” e, in caso affermativo, se dia diritto anche al bonus mobili ed elettrodomestici., specificando peraltro che al termine dell’intervento verrà rilasciata un’apposita certificazione di conformità dell’impianto.
La risposta
Il rifacimento della canna fumaria di uno scaldabagno è da considerarsi manutenzione straordinaria e dà diritto, quindi, anche alla detrazione fiscale il bonus mobili.
Gli interventi edilizi agevolabili, e nello specifico quelli di manutenzione straordinaria, vengono individuati dall’articolo 3 del Testo unico in edilizia (Dpr n. 380/2001), modificata dall’articolo 10, comma 1, lett. b), n. 1), del decreto legge n. 76/2020).
Nuova definizione di manutenzione straordinaria
Con la modifica dell’art. 3, comma 1, lett. b) del Testo unico è ampliata la definizione di manutenzione straordinaria che ora ricomprende anche:
- la modifica alle destinazioni d’uso purché non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti implicanti incremento di carico urbanistico;
- le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati, necessarie per mantenere o acquisire l’agibilità o l’accessibilità dell’edificio, che non pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio stesso, purché l’intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del dlgs. 42/2004.
L’installazione della canna fumaria rientra tra gli interventi di manutenzione straordinaria e rimane confermata la detrazione al 50% delle pese sostenute in merito all’intervento.
Occorre sottolineare che si ha diritto all’agevolazione fiscale quando si tratta di nuova costruzione di una canna fumaria interna o esterna e per lavori di rifacimento che modificano le caratteristiche precedenti della canna stessa.
Circolare n. 28/2022 sulla canna fumaria
Il Fisco richiama, poi, la circolare n. 28/2022 (riportata in allegato) in cui si individuano alcuni esempi di interventi che danno diritto alla detrazione del 50%; tra questi anche le “opere accessorie e pertinenziali che non comportino aumento di volumi o di superfici utili, nonché realizzazione di volumi tecnici quali centrali termiche, impianti di ascensori, scale di sicurezza e canne fumarie“.
In conclusione, la risposta del Fisco in merito al secondo quesito del contribuente è affermativa: l’effettuazione di lavori di manutenzione straordinaria, per i quali si usufruisce della detrazione del 50% prevista dall’articolo 16-bis del Tuir, legittima anche la richiesta del bonus mobili.
Tuttavia, per accedere alla suddetta detrazione è necessario che l’acquisto dei mobili sia successivo alla data di avvio dei lavori di manutenzione straordinaria .
Bonus mobili
Si tratta della detrazione Irpef spettante per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, destinati ad arredare un immobile oggetto di intervento di recupero del patrimonio edilizio.
La detrazione si calcola su un importo massimo di 10.000 euro per l’anno 2022 e di 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024, comprensivo delle eventuali spese di trasporto e montaggio, e deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
Il pagamento si effettua con bonifico o carta di debito o credito. Non è consentito, invece, pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.
fonte: blblus