Passano le stagioni e si parla ancora di Superbonus! Continuano però i dubbi e, in particolare, in merito all’opzione della cessione del credito.
In molti, infatti, si chiedono se la cessione del credito è ammessa anche tra parenti e, soprattutto, come utilizzare il credito corrispondente al Superbonus 110% o ad altri bonus edilizi in caso di relativa cessione ai parenti.
Questa la domanda che un contribuente ha rivolto all’Agenzia delle Entrate (FiscoOggi):
Si può cedere anche a un familiare il credito derivante da una ristrutturazione edilizia per la quale si ha diritto alla detrazione del 50%?
Cessione del credito, il caso
Un contribuente ha chiesto all’Agenzia come utilizzare il credito corrispondente al Superbonus e al bonus ristrutturazioni ceduto a favore di parenti: come detrazione Irpef o solo in compensazione attraverso il modello F24?
La risposta del Fisco: il credito si usa in compensazione
La cessione del credito anche tra parenti è ammessa; la risposta del Fisco è, quindi, positiva, ma vediamo come può essere utilizzato.
L’art. 121 del decreto legge n. 34/2020 (in allegato) prevede la possibilità di cedere il credito d’imposta senza indicare limitazioni particolari sui soggetti che possono riceverlo e senza che sia necessario verificare il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione.
Pertanto, oltre alla cessione nei confronti di:
- fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi,
- istituti di credito e degli altri intermediari finanziari,
possono essere destinatari della cessione altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti), anche se familiari.
Conclusioni dell’Agenzia delle Entrate
I crediti possono essere ceduti ai parenti che non hanno nulla a che vedere con la detrazione (anche in favore di un parente di colui che ha pagato i lavori), a condizione che i soggetti che li acquisiscono li utilizzeranno in compensazione per il pagamento di imposte e contributi.
In base a quanto stabilito dall’articolo 121 del decreto Rilancio, spiega il Fisco, che prevede la possibilità di esercitare le opzioni per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali, i crediti d’imposta derivanti dagli interventi che danno diritto al Superbonus e agli altri bonus edilizi devono essere utilizzati in compensazione, in considerazione delle rate residue di detrazione non fruite.
Il credito d’imposta viene, quindi, usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. Inoltre, nel caso in cui la quota di credito d’imposta non viene utilizzata nel corso dell’anno:
- non se ne potrà beneficiare nel corso degli anni seguenti,
- non potrà essere richiesta a rimborso.
Cosa si paga in compensazione
- In conclusone, i crediti che i parenti riceveranno dovranno essere utilizzati in compensazione, attraverso il modello F24 per il pagamento di imposte e contributi che normalmente si versano con tale modello.
fonte: blblus