Un insieme di interventi edilizi possono influire sia sul titolo edilizio che sulla tipologia di Autorizzazione Paesaggistica.
Per esempio interventi sull’area esterna e modifiche di facciata edificio, possono risultare tanti lavori singoli che creano una ristrutturazione.
Infatti se gli interventi edilizi costituiscono sono molteplici, nella loro unitarietà, realizzano una ampia trasformazione del territorio, non possono essere visti atomisticamente ai fini della valutazione della loro compatibilità urbanistica.
Si potrebbe configurare pertanto che una serie di interventi edilizi, anche minimi, assieme configurano ristrutturazione edilizia abusiva.
Interventi sull’area esterna e opere in corso di edificazione
Molte sono le opere che rientrano nella previsione di cui all’art. 6 del dpr 380/2001, ossia sarebbero qualificabili come attività di edilizia libera e quindi da eseguirsi senza alcun titolo abilitativo.
Occorre però tenere in considerazione che gli interventi effettuati e rilevati nel provvedimento oggetto di gravame vanno visti unitariamente e non possono essere autonomamente qualificati.
Pertanto essi costituiscono un complesso di interventi che, nella loro unitarietà, realizzano una ampia trasformazione del territorio e che pertanto, non possono essere visti atomisticamente ai fini della valutazione della loro compatibilità urbanistica.
Questo principio parte dal ragionamneto che si avrebbe una valutazione singola di molteplici interventi in contrasto con la logica di semplificazione che anima l’art. 6 dpr 380/2001.
Il principio è quello di realizzare senza titolo determinati interventi di piccolo impatto e non quello di realizzare una sommatoria di interventi che comporta una trasformazione urbanistico edilizia per la quale occorre una apposita valutazione dell’amministrazione.
Modifiche distributive e modifiche di facciata del fabbricato esistente: non basta la CILA
Nel caso di “modifiche distributive e modifiche di facciata del fabbricato esistente”, occorre valutare con attenzione se le opere relative possono essere qualificate di manutenzione straordinaria o altresì sono riconducibili all’art. 10 dpr 380/2001.
Se si tratta infatti della realizzazione di un complesso di interventi che hanno creato una situazione dell’immobile – sotto il profilo urbanistico – edilizio – ampiamente diversa rispetto a quella originaria.
La complessità e l’unitarietà dell’intervento edilizio occorre pertanto vada valutato con molta attenzione.
fonte: ingenio