Pannelli solari e fotovoltaici sugli edifici

Pannelli solari e fotovoltaici sugli edifici - Geometra Mancuso - Firenze

A proposito di pannelli solari e fotovoltaici: conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali (Decreto Energia o Decreto Bollette).

Liberalizzazione dell’installazione degli impianti fotovoltaici e termici negli edifici, superbonus 110% alle sonde geotermiche, procedura semplificata o CILA per il fotovoltaico a terra.

Queste sono alcune di quanto presente nella Legge dello Stato 27/04/2022 n. 34 del Decreto “Energia” (DL 17/2022).

Impianti solari e termici sugli edifici: manutenzione ordinaria

La legge liberalizza l’installazione degli impianti fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra; e la realizzazione di tutte le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica. Questi interventi sono considerati manutenzioni ordinarie e non sono subordinati all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso.
 
Nei centri storici e nelle aree sottoposte a vincolo, è liberalizzata l’installazione di pannelli solari integrati nelle coperture, non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici.

La liberalizzazione non riguarda le coperture realizzate con materiali della tradizione locale.
 
Per gli impianti di potenza compresa tra 50 kW e 200 kW sarà consentito utilizzare il modello unico semplificato

Impianti solari e termici sulle aree industriali

Nelle aree industriali si potranno installare impianti fotovoltaici e termici fino al 60% dell’area industriale di pertinenza. Questo in deroga agli strumenti urbanistici comunali e oltre gli indici di copertura esistenti.
 
L’installazione potrà avvenire su strutture di sostegno appositamente realizzate.

Sonde geotermiche, ok al Superbonus

Il Superbonus 110% è esteso all’installazione di sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici.
 
Per gli impianti geotermici destinati al riscaldamento e alla climatizzazione degli edifici, il Ministero della Transizione ecologica definirà ulteriori semplificazioni.

Pompe di calore e a gas

Le pompe di calore a gas rientrano tra gli impianti che, benchè installati dopo il 31 agosto 2013, non devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.

Fotovoltaico a terra: procedure semplificate

La legge introduce la procedura semplificata per la costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici; riguarda quelli di potenza fino a 20 MW, e delle relative opere di connessione alla rete elettrica. Devono essere localizzati in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale, in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati o in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento.

La procedura semplificata può essere utilizzata anche per i progetti di nuovi impianti fotovoltaici di potenza fino a 10 MW, da realizzare nelle aree che il D.lgs. 199/2021 classifica come idonee.

La procedura semplificata si applica anche agli impianti agro-voltaici con moduli sollevati da terra, con possibilità di rotazione, distanti non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale.

Possono essere realizzati con procedura semplificata anche gli impianti fotovoltaici flottanti, di potenza fino a 10 MW.

Sono comprese le opere necessarie alla connessione alla rete elettrica, installati su specchi d’acqua, sugli invasi delle cave dismesse o a copertura dei canali di irrigazione.

Possono essere realizzati con comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) gli impianti fotovoltaici con moduli a terra, la cui potenza elettrica risulti inferiore a 1 MW.

Le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio; a condizione che l’installazione avvenga in aree non tutelate e non richieda procedure di esproprio.

Modifica non sostanziale degli impianti con CILA

Gli interventi di modifica non sostanziale (anche a fronte di un aumento della potenza o della modifica della soluzione tecnologica utilizzata, non comportano un aumento delle dimensioni degli apparecchi) che comportano un incremento della potenza installata e la necessità di ulteriori opere connesse senza incremento dell’area occupata, possono essere realizzate con CILA.

fonte: edilportale