SCIA antincendio significa “segnalazione certificata di inizio attività“.
Il DPR 151/2011 (il nuovo regolamento della prevenzione incendi) ha l’obiettivo di semplificare gli adempimenti, nel testo si trova un elenco di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
A seconda della categoria a cui appartiene l’attività, la procedura è diversa: varia in base al grado di rischio (basso, medio, alto).
Oltre alla SCIA si presenta una documentazione da far analizzare al comando dei vigili del fuoco. Presentare una SCIA comporta dei rischi, basti pensare che l’intera responsabilità ricade sul titolare dell’attività e sul tecnico che ne certifica alcuni aspetti.
Quando serve la SCIA antincendio
La richiesta per avere la SCIA antincendio serve:
- ad una nuova attività;
- quando si stanno apportando delle modifiche.
Un tecnico valuta se è obbligatorio presentare la SCIA oppure se basta semplicemente inviare la pratica al Suap (Sportello Unico delle Attività Produttive).
Quando è obbligatoria la SCIA antincendio
Se stai aprendo una nuova attività o stai apportando delle modifiche, devi presentare la SCIA.
Il regolamento per la prevenzione degli incendi classifica le attività in tre macro-gruppi, seguendo il principio di proporzionalità:
- categoria A, a basso rischio di incendio con un limitato livello di complessità. Non è obbligatorio richiedere la valutazione del progetto ai vigili del fuoco, i controlli sono effettuati a campione. Il titolare può richiedere il verbale della visita tecnica, dopo un eventuale sopralluogo.
- categoria B, a medio rischio di incendio con un livello di complessità maggiore rispetto alla cat. A. È obbligatorio chiedere la valutazione del progetto, i sopralluoghi sono a campione proprio come accade nella cat. A.
- categoria C, a elevato rischio di incendio ad alto livello di complessità indipendentemente della presenza di una regola tecnica. In questo caso sono obbligatorie sia la valutazione del progetto sia i sopralluoghi dei vigili del fuoco. Il certificato di prevenzione incendi sarà rilasciato al termine dei controlli con esito positivo. Si può consultare l’elenco delle 80 attività soggette ai controlli di prevenzione del DPR 151/2011 ad elevato rischio di incendio.
Con il DPR 151/2011 cambiano anche i criteri per il sopralluogo di verifica: prima di questo regolamento tutte le attività chiedevano il parere di conformità ai vigili del fuoco.
Occorre pertanto un attenta analisi del contesto in maniera da scegliere le piante più adatte e soprattutto in base all’esposizione si sceglierà la pianta o l’albero più adatto.
Il rilascio della SCIA antincendio
Il comando dei vigili del fuoco rilascia la SCIA dopo aver visionato la conformità della documentazione presentata dal titolare dell’attività insieme alla SCIA stessa.
La documentazione per la SCIA
Alla SCIA (redatta secondo il mod. PIN2-2014) si allega una documentazione dettagliata:
- asseverazione del tecnico in formato Cades redatta secondo il mod. PIN_2.1-2014-Asseverazione;
- certificazione di resistenza al fuoco (fatta eccezione delle porte e degli elementi di chiusura secondo il mod. PIN 2.2-2012-Cert.REI a firma digitale di professionista antincendio in formato Cades);
- documento che attesti la conformità del professionista antincendio sui prodotti impiegati alle prestazioni di sicurezza antincendi;
- dichiarazione di conformità al DM 37/2008 dell’impresa installatrice degli impianti;
- dichiarazione di conformità degli impianti non ricadenti nel DM 37/2008 rilasciata dall’impresa di installazione utilizzando il Mod. PIN 2.4-2012: DICH-IMP;
- dichiarazione di rispondenza degli impianti realizzati senza progetto o non ricadenti nel DM 37/2008 da parte del professionista antincendio e utilizzando il Mod. PIN 2.5-2012: CERT-IMP.
Il comando dei vigili del fuoco procede poi alla verifica dell’intera documentazione. In caso di esito positivo il richiedente riceverà il titolo all’esercizio dell’attività.
Dal giorno in cui si presenta la documentazione decorrono 60 gg durante i quali il comando può effettuare una visita di controllo a campione (cat. A e B).
Rinnovo SCIA antincendio scaduta
Il rinnovo periodico di conformità antincendio avviene ogni 5 o 10 anni (in base al tipo di attività), secondo l’art 4 del DPR 151/2011.
Spetta al titolare dell’attività di cui allegato I del decreto farne richiesta.
Con l’attestazione di rinnovo si dichiara l’assenza di variazioni delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto segnalato in precedenza. Si dichiara, inoltre, di:
- avere assolto agli obblighi gestionali, aver rispettato divieti, limitazioni e disposizioni in campo di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio;
- aver mantenuto in stato di efficienza attrezzature, impianti, sistemi, dispositivi sempre ai fini della sicurezza antincendio.
fonte: biblusacca