Il TAR Puglia ribadisce che la realizzazione di una piscina privata non costituisce una pertinenza e necessita del previo rilascio del permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica.
La costruzione di una piscina interrata e di locali annessi in zona vincolata necessita del previo rilascio del Permesso di Costruire e di Autorizzazione Paesaggistica e non risulta suscettibile di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del D. Leg.vo 42/2004.
Il TAR Puglia-Lecce, sentenza 18/01/2022, n. 76, ha respinto il ricorso contro l’ordine di demolizione di una piscina privata al servizio di un fabbricato posto in zona agricola.
In particolare si trattava di una piscina scoperta a scopo ricreativo, in parte interrata e in parte fuori terra, delle dimensioni di circa 25 mq. per la quale era stato avviato anche il procedimento volto al rilascio del titolo in sanatoria ai sensi dell’art. 36, D.P.R. 380/2001 e dell’autorizzazione paesaggistica “postuma” a completamento del titolo abilitativo (con parere negativo).
Il ricorrente sosteneva che si trattasse di un manufatto pertinenziale di modeste dimensioni soggetto alla SCIA ordinaria ex art. 22, D.P.R. 380/2001.
ESCLUSIONE DELLA NATURA PERTINENZIALE E NECESSITÀ DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
Il TAR ha affermato che le piscine non sono pertinenze in senso urbanistico in quanto comportanti trasformazione durevole del territorio.
In proposito è stato ricordato che tutti gli elementi strutturali concorrono al computo di volumetria dei manufatti, siano essi interrati o meno, e fra di essi deve intendersi ricompresa anche la piscina, in quanto non qualificabile come pertinenza in senso urbanistico in ragione della funzione autonoma che è in grado di svolgere rispetto a quella propria dell’edificio cui accede.
La piscina, non può essere attratta alla categoria urbanistica delle mere pertinenze, in quanto non è necessariamente complementare all’uso delle abitazioni e non è solo una attrezzatura per lo svago, ma integra gli estremi della nuova costruzione, in quanto dà luogo ad una struttura edilizia che incide invasivamente sul sito di relativa ubicazione e postula, pertanto, il previo rilascio dell’idoneo titolo ad aedificandum, costituito dal permesso di costruire.
Il TAR ha quindi escluso, date le caratteristiche modificative e trasformative dell’assetto del territorio, la riconducibilità della costruzione della piscina al novero degli “interventi di manutenzione straordinaria” e degli “interventi minori”, assentibili con SCIA ordinaria ex art. 22, D.P.R. 380/2001, ritenendola invece rientrante nel novero degli interventi di “nuova costruzione” ai sensi della lett. e.1) dell’art. 3, D.P.R. 380/2001, con conseguente necessità, come detto, del permesso di costruire.
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA POSTUMA
Infine i giudici hanno ritenuto che la piscina in zona vincolata non risulta suscettibile di sanatoria paesaggistica in quanto comporta la creazione di nuova volumetria. Sul punto il TAR ha ricordato che, fuori dai casi di cui all’art. 167, D. Leg.vo 42/2004, commi 4 e 5, l’autorizzazione paesaggistica non può essere rilasciata successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi.
Di conseguenza le opere (come nel caso di specie la piscina) che abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati non possono essere oggetto di accertamento favorevole della compatibilità paesaggistica.
fonte: legislazionetecnica