Le domande per ottenere la garanzia di Stato sull’80% della quota capitale del mutuo possono essere inoltrate dal 24 giugno 2021 fino al 30 giugno 2022.
Il mutuo agevolato prevede che i giovani che non hanno ancora compiuto 36 anni, che procedono all’acquisto della prima casa e hanno un ISEE che non va oltre i 40mila euro annui, anche senza un contratto di lavoro a tempo indeterminato, possano accedere al Fondo di garanzia sui mutui per la prima casa, ottenendo di fatto un prestito dalla banca per un importo pari al 80% del prezzo della casa garantito dallo Stato.
Lo Stato azzera le imposte sulla compravendita, sia quando questa avviene da un privato che da una ditta di costruzioni.
Per chi compra da un privato, l’agevolazione consiste nell’azzeramento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale (restano da pagare l’imposta di bollo, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali, per totali 320 euro).
Invece, per chi compra da una ditta (ossia nelle compravendite soggette ad Iva) non si pagheranno le imposte di registro, ipotecaria e catastale; restano, anche qui, da pagare il bollo, le tasse ipotecarie e i tributi catastali (320 euro).
Per poter accedere
Per poter accedere al beneficio fiscale è necessario:
- non possedere altri immobili, ovunque essi siano situati, ricevuti in precedenza con tale bonus. Diversamente bisognerà cederli;
- se si è titolari, anche per quote, di una abitazione nello stesso Comune di quella da acquistare, questa andrà ceduta entro 1 anno dal rogito. Bisogna quindi spostare la propria residenza entro 18 mesi dal rogito nel Comune ove si trova l’immobile da acquistare;
- l’abitazione non deve essere di lusso, ossia accatastata nelle categorie A/8 e A79;
Nel caso specifico del bonus prima casa per giovani, è necessario possedere un requisito di reddito. In particolare:
- deve sussistere un ISEE inferiore a 40mila euro. L’agevolazione dovrebbe essere applicabile anche all’acquisto compiuto da due persone comprese in due diversi ISEE, i quali siano ciascuno di importo inferiore a 40mila euro, ma insieme di importo superiore;
- se uno degli acquirenti ha i requisiti e altro acquirente ne è invece privo, il beneficio si applica alla sola parte di valore imponibile riferibile all’acquirente dotato dei requisiti richiesti;
- il beneficio è riservato solo ai “soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato”.
Conclusioni
Purtroppo come sempre succede, occorre dare una lettura testuale che attualmente porta a ritenere che chi stipula nel 2021 deve compiere 36 anni dal 2022 in avanti e chi stipula nel 2022 li debba compiere dal 2023 in avanti.
Così, se Giulia stipula in giugno 2021 e compie 36 anni nel novembre 2021 non avrebbe l’agevolazione.
(fonte infinanza)