L’installazione di una canna fumaria può essere soggetta ad edilizia libera o a permesso a costruire.
Il caso
I proprietari di un immobile presentano ricorso contro il Comune per l’annullamento di un atto con il quale sono stati ritenuti illegittimi i titoli abilitativi relativi alla realizzazione di una canna fumaria esterna sul fabbricato.
La sentenza del Tar
Per il Tar Umbria il costante orientamento giurisprudenziale prevede che:
la canna fumaria deve ritenersi ordinariamente un volume tecnico e, come tale, un’opera priva di autonoma rilevanza urbanistico-funzionale, per la cui realizzazione non è necessario il permesso di costruire, senza essere conseguentemente soggetta alla sanzione della demolizione (ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 15 dicembre 2010, n. 27380),
a meno che non si tratti di opere di palese evidenza rispetto alla costruzione ed alla sagoma dell’immobile, occorrendo solo in tal caso il permesso di costruire (cfr., ex multis, T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, sez. I, 7 aprile 2016, n. 209).
Ciò considerato, deve rilevarsi che nel caso di specie la canna fumaria ha un diametro di appena 30 cm, dista da terra oltre 3 m ed è aderente ad un prospetto secondario dell’edificio.
Trattasi dunque di canna fumaria le cui caratteristiche tecniche e dimensionali appaiono ininfluenti rispetto al sedime ed alla sagoma dell’edificio e non necessitano pertanto dell’invocato permesso a costruire.
Sul tema segnaliamo un’altra sentenza del Tar Campania, la n. 592/2019, relativa all’installazione di una canna fumaria di un pub., con cui veniva ammessa l’installazione della canna fumaria di un pub sulla facciata di un condominio anche senza il permesso di costruire in quanto inquadrata come un volume tecnico.
L’installazione della canna fumaria di un pub sulla parete di un edificio in condominio non richiede il permesso di costruire, a condizione che sia collegata ad un impianto di abbattimento fumi e rumori di ultima generazione e che non modifichi il prospetto del fabbricato.
Con la sentenza n.592/2019 il Tar Campania ha dichiarato illegittima l’ordinanza di demolizione dell’impianto di trattamento fumi/odori a servizio di un’attività di ristorazione disposta dal Comune.
I fatti in breve
La proprietaria di un locale per la ristorazione, che aveva regolarmente avviato l’attività con idonea SCIA commerciale ed installato un impianto di abbattimento fumi e rumorosità di ultima generazione (contenente le emissioni ben al di sotto dei parametri di legge), si trova coinvolta in una controversia di natura privatistica: sin da subito i condomini si sono espressi contro l’apertura del pub e l’installazione di qualsivoglia impianto di aspirazione/cappa/canna fumaria all’interno dell’area condominiale, lamentando le continue emissioni inquinanti, sia olfattive che acustiche, rivenienti dall’impianto fumario.
Gli stessi condomini chiedono, inoltre, l’intervento del Comune che, a seguito di sopralluoghi eseguiti dai tecnici del Comune, dell’ASL e dell’ARPAC finalizzati ad accertare eventuali irregolarità, ordina la demolizione della canna fumaria per ragioni edilizie, motivi igienico-sanitari ed aspetti urbanistici.
La proprietaria del pub si oppone al provvedimento e avanza ricorso presso il Tar Campania per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione dell’impianto di trattamento fumi/odori a servizio dell’attività di ristorazione.
Le motivazioni
La ricorrente pone una serie di contestazioni al provvedimento di demolizione, sotto diversi profili:
- igienico-sanitario, il provvedimento di violazione dell’art. 80, comma 4, del RUEC, secondo il quale tutte le canne fumarie devono prolungarsi di 1,5 m al di sopra del tetto o terrazzo non praticabile e di 2,5 m al di sopra di uno praticabile, con finalità di preservare la collettività dalle emissioni inquinanti, è firmato da un semplice funzionario e non, come previsto dalla legge per problematiche connesse all’ambito igienico-sanitario, dal sindaco tramite specifica ordinanza
- urbanistico, l’impianto di abbattimento fumi/odori, infatti, rientra nella categoria dei volumi tecnici e dunque privo di autonoma rilevanza urbanistico-funzionale la cui realizzazione non richiede il permesso di costruire
- presentando la SCIA commerciale ha ottenuto il nulla osta del Comune che, rilasciando l’autorizzazione all’avvio dell’attività, ha implicitamente dichiarato anche la regolarità dei locali
- l’impianto è di piccole dimensioni, non incide sulla conformazione architettonica e non altera le caratteristiche dell’immobile, garantendo un’efficienza di rendimento molto elevata.
Decisione del Tar Campania
Il Tar Campania accoglie il ricorso: le varie contestazioni sollevate dalla proprietaria e l’adozione di un impianto di abbattimento delle emissioni gassose e rumorose di avanzata tecnologia, consentono la regolare prosecuzione dell’attività commerciale. In particolare:
La canna fumaria deve ritenersi in realtà un volume tecnico, un’opera priva di un’autonoma rilevanza dal punto di vista urbanistico e funzionale che deve rimanere anche se il condominio è contrario, perché il proprietario dell’immobile (in questo caso del pub) ha la facoltà di collocare un manufatto nell’area comune a patto che l’installazione non pregiudichi il pari diritto degli altri condomini.
I giudici campani annullano il provvedimento del Comune e l’ordine di demolizione della canna fumaria, data la scarsa rilevanza urbanistica dell’opera.
Per i giudici il Comune ha erroneamente applicato la sanzione della demolizione, prevista dall’art. 31, comma 2, dpr 380/2001, per gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire. Nel caso in esame, al massimo era applicabile la sanzione pecuniaria dell’art. 37 per opere realizzate in assenza della prescritta DIA/SCIA, pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile, conseguente alla realizzazione degli interventi stessi, e comunque in misura non inferiore ad 516 euro. (fonte ingenio)