Criteri progettuali di un impianto elettrico per civile abitazione
Un impianto elettrico per civile abitazione è definito come l’insieme di tutti i componenti preposti a generare, distribuire e utilizzare la corrente elettrica.
L’impianto elettrico, così come è definito dall’articolo 21 della norma CEI 64-8, è costituito da:
- circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori
- circuiti di alimentazione delle prese a spina
- apparecchiature di protezione.
Per soddisfare i requisiti prestazionali di un impianto elettrico si valutano due fondamentali criteri progettuali:
- la flessibilità nel tempo: la facilità d’adeguamento dell’installazione alle mutevoli esigenze abitative ed organizzative
- la sicurezza ambientale: intesa come protezione di persone e cose che in qualche modo interagiscono con l’ambiente in piena coerenza con la norma CEI 64-8.
Tutti i materiali e gli apparecchi utilizzati devono rispondere alle norme CEI ed alle tabelle di unificazione CEI-UNEL e devono essere contrassegnati dal marchio IMQ quando è previsto. Devono essere adatti all’ambiente in cui si installano e devono avere caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive e termiche a cui sono sottoposti.
Un adeguato numero di circuiti ed un corretto dimensionamento delle linee e delle protezioni sono caratteristiche essenziali per un impianto elettrico efficiente e sicuro. Una progettazione errata può essere causa di danni gravi o gravissimi a cose e/o persone.
L’impianto elettrico deve essere progettato considerando i seguenti aspetti:
- superficie calpestabile dell’abitazione
- carichi elettrici impiegati
- esigenze della committenza
- accordi fra committente e progettista.
In base a tali valutazioni si definirà la potenza impegnata.
La CEI 64-8 prevede che il valore minimo della potenza di impiego sia pari a:
- 3 kW per superfici fino a 75 m²
- 6 kW oltre i 75 m² anche se il contratto di fornitura può essere stipulato per una potenza inferiore.
Gli accordi fra committenza e progettista sono estremamente importanti. La diffusione di tecnologie come il piano cottura ad induzione, per esempio, può richiedere l’aumento della potenza contrattuale a 4,5 kW.
Progetto elettrico
Il D.M. 37/08 prevede la redazione del progetto elettrico per impianti di:
- produzione
- trasformazione
- trasporto
- distribuzione
- utilizzazione dell’energia elettrica
- di protezione contro le scariche atmosferiche
- di automazione di porte, cancelli e barriere
In particolare, Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento di tali impianti (all’art. 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g) D.M. 37/2008) è redatto un progetto. Fatta salva l’osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, in alcuni casi il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice.
I casi in cui è obbligatorio il progetto redatto da professionista per utenze domestiche sono i seguenti:
- impianti di potenza superiore ai 6 kW
- superficie superiore ai 400 m²
- impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori
- ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista il pericolo di esplosione o incendio
- impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici con volume superiore a 200 m³.
Il progetto deve essere realizzato a regola d’arte, ovvero deve essere conforme alle norme di settore.
Il progetto elettrico è composto da:
- relazioni descrittive sulla tipologia di impianto e sui materiali
- tavole grafiche
- computi metrici
- misure di prevenzione e sicurezza
- capitolati speciali d’appalto.
Tale documentazione si presenta poi allo sportello unico per l’edilizia comunale ed è necessario per il rilascio del relativo titolo abilitativo (permesso di costruire, SCIA, ecc).
In caso di variazioni in corso d’opera il progettista è tenuto ad integrare la documentazione fornita.
Terminati i lavori l’impresa installatrice rilascia la dichiarazione di conformità, realizzata secondo il modello presente negli allegati I e II del dm 37/08 , al committente. (fonte biblus)