A seguito della sentenza del Tar Salerno si può affermare che non è sufficiente una SCIA per il ripristino senza opere della precedente destinazione d’uso residenziale di un immobile, attualmente adibito ad attività commerciale (palestra).
I cambi di destinazione d’uso sono sempre ‘nei nostri pensieri’ e in quelli di tanti professionisti alle prese con le ‘beghe burocratiche’ dei permessi idonei. Ecco perché fa bene ricordare quando basta una semplice SCIA e quando, invece, serve un vero e proprio permesso di costruire, come nel caso della sentenza 93/2021 dello scorso 13 gennaio del Tar Salerno.
Nel caso di specie, il comune contestava l’inefficacia della SCIA presentata ai fini del ripristino senza opere della precedente destinazione d’uso residenziale di un immobile attualmente adibito ad attività commerciale (palestra).
Per il Tar, il comune ha ragione, in quanto ai sensi dell’art. 23-ter comma 1 del dpr 380/2001, anche in assenza di opere edilizie, la SCIA non è un titolo idoneo per i cambi di destinazione d’uso urbanisticamente rilevanti, tali cioè da comportare l’assegnazione dell’immobile ad una categoria funzionale diversa da quella in essere, tra quelle residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e direzionale, commerciale e rurale (cfr. T.A.R. Marche, 20 luglio 2020, n. 467; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 15 ottobre 2018, n. 5964; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 29 maggio 2018, n. 846).
Di conseguenza, non è sufficiente una SCIA per il ripristino senza opere della precedente destinazione d’uso residenziale di un immobile, attualmente adibito ad attività commerciale (palestra). (fonte ingenio)