Chi può richiedere l’accesso ai titoli edilizi?

Chi può richiedere l’accesso ai titoli edilizi? Studio Mancuso 2000 - Andrea Mancuso - Firenze

È sempre possibile richiedere ed ottenere l’accesso ai titoli edilizi (permesso di costruire, SCIA e CILA) per verificare la legittimità dei lavori edilizi?

È una domanda molto interessante a cui ha provveduto a rispondere il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia con la sentenza n. 871 del 9 dicembre 2020 che ci consente di approfondire l’argomento.

 

DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia)

Sulla questione riservatezza, si esprime il DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia), precisamente all’articolo 20, in cui si dice che “dell’avvenuto rilascio di un titolo edilizio va dato avviso all’albo pretorio”. “Tale disposizione non può che essere interpretata nel senso che tale onere di pubblicazione è funzionale a consentire a qualsiasi soggetto interessato di visionare gli atti del procedimento – dicono i giudici del Tar – in ragione di quel controllo “diffuso” sull’attività edilizia che il legislatore ha inteso garantire (ne parla ancora l’articolo 27 del Testo Unico Edilizia).

 

I titoli edilizi e la privacy

Da una recente sentenza si comprende che i titoli edilizi sono atti pubblici, perciò chi esegue le opere non può opporre un diritto di riservatezza.

Non sussiste privacy quando sussiste un interesse concreto, personale ed attuale ad accedere alle autorizzazioni amministrative in ordine ai permessi edilizi rilasciati“.

 

(fonte lavoripubblici)