Consiglio di Stato: l’annullamento, in via di autotutela o giurisdizionale, del titolo edilizio, sfocia nella sanatoria di cui all’art. 38 dpr. 380/2001 (sanzione pecuniaria) solo ove non sia stato possibile convalidarlo e non si possa effettuare la demolizione dell’opera.
È davvero molto interessante e “istruttiva”, la sentenza n.8032/2020 dello scorso 15 dicembre del Consiglio di Stato; affronta il tema dell’applicabilità dell’istituto della “fiscalizzazione” degli abusi edilizi di cui all’art.38 del TU Edilizia alla DIA o SCIA, risolvendola in senso positivo.
Un comune impugna la sentenza del TAR Reggio Calabria con la quale è stato accolto il ricorso proposto dalla proprietaria di un immobile vicino a quello in controversia.
Conseguentemente è stato annullato il provvedimento a firma del responsabile dell’ufficio tecnico di irrogazione della sola sanzione pecuniaria per un intervento abusivo oggetto di una DIA annullata all’esito di autonomo contenzioso.
Il giudice ha motivato la propria decisione con riferimento alla rilevata carenza di «ogni tipo di accertamento circa la possibilità di assentire i lavori in difformità rispetto al permesso a costruire (ossia l’accertamento della conformità del manufatto così come realizzato allo strumento urbanistico ed alla disciplina tecnica delle costruzioni)», nonché di «ogni qualsivoglia accertamento dell’impossibilità di demolire le parti in difformità senza pregiudizio delle parti conformi».
Le soluzioni secondo il DPR 380/01 da Palazzo Spada sono due; la “fiscalizzazione dell’abuso”, il primo (art. 38) e “accertamento di conformità”, l’altro (art. 36).
Si diversificano completamente nei presupposti e nella finalità; possono coincidere per gli effetti nel solo caso in cui l’Amministrazione non convalidi il titolo edilizio viziato; e oltretutto che non sia possibile addivenire alla demolizione dell’opera.
Le differenze sono individuabili nella diversità delle relative conseguenze economiche:
- nel primo caso (accertamento di conformità) è previsto il pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia; ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella predeterminata dalla medesima normativa;
- nel secondo, invece, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite; questo deve essere valutato dall’agenzia del territorio, anche sulla base di accordi stipulati tra quest’ultima e l’amministrazione comunale (che è quanto accaduto nel caso di specie).
(fonte biblus)