Le operazioni di movimento, livellamento terreno e rimozione di vegetazione, preliminari alla successiva pavimentazione di un’area, costituiscono operazioni che vanno assentite da un permesso di costruire.
Queste le conclusioni della sentenza n. 5004/2020 del Tar Campania.
Il caso
Una privata decideva di effettuare sulla sua proprietà (in zona paesaggisticamente vincolata) e senza richiedere alcun titolo edilizio, alcuni lavori tra i quali:
- lo sbancamento di terreno vegetale con asportazione di materiale lapideo e della vegetazione in accesso al preesistente fabbricato per civile abitazione, per un totale pari a circa 11 m per 6 m e 2 m di altezza;
- la creazione di una via carrabile di accesso allo stesso fabbricato.
Il Comune, quindi, emetteva un’ordinanza di demolizione a ripristino dello stato originario dei luoghi nei confronti del figlio della proprietaria/committente dell’abuso (che nel frattempo era deceduta) quale erede universale.
Quest’ultimo contestava il provvedimento poiché a suo avviso:
- era impossibile ripristinare lo stato originario dei luoghi;
- non era lui responsabile dell’abuso edilizio commesso dalla madre.
La questione finiva presso le aule del Tar.
La sentenza del Tar Campania
I giudici spiegano che lo stato dei luoghi va ripristinato inderogabilmente vista l’insistenza dell’immobile in zona sottoposta a tutela paesaggistica.
Ma non è tutto. I predetti, richiamando una consolidata giurisprudenza di merito, ribadiscono che un intervento consistente in opere di:
- sbancamento;
- livellamento;
- successiva pavimentazione;
implica trasformazione urbanistica ed alterazione permanente dell’assetto del territorio, tale da qualificare le opere come intervento di nuova costruzione ai sensi dell’art. 3 “Definizioni degli interventi edilizi”, comma 1, lett. e) “interventi di nuova costruzione” del dpr 380/2001.
Ne consegue che per tali opere è necessario richiedere un permesso di costruire.
I giudici, infine, sottolineano che il figlio (della committente degli abusi) in qualità di erede universale è obbligato al ripristino dello stato dei luoghi in applicazione dell’art. 31 “Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali” del dpr 380/2001. (fonte biblus)
DPR 380-2001 testo unico edilizia rev. 5.0_17.07.2020