Il recupero del patrimonio edilizio esistente abbandonato situato nel territorio rurale e nei centri storici

Il recupero del patrimonio edilizio esistente abbandonato situato nel territorio rurale e nei centri storici - Geometra Andrea Mancuso Firenze

Legge regionale 9 giugno 2020,  L.R.T. 37/2020 riguardano le nuove disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente, che vanno a modificare la l.r. 3/2017 .

Lo scorso 15 gennaio è stata pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana il Decreto del Presidente della Giunta n. 3, che contiene alcune modifiche al precedente regolamento 63/r del 2016 relativo alla disciplina urbanistica nelle aree rurali.

 

La modifica principale

La principale modifica, riguarda una delle tipologie di manufatti che possono essere realizzate con permesso a costruire, ma senza “Programma Aziendale” art. 3 del regolamento).

La modifica introduce un limite di estensione di 80 mq, che riguarda tuttavia esclusivamente quelli descritti alla lettera g) del medesimo articolo. Si parla di “manufatti prefabbricati, ancorché privi di fondazioni, che necessitano per il loro funzionamento di opere murarie e di scavo per l’allacciamento alle reti elettriche, idriche e di smaltimento dei reflui”.

Non cambia l’attuale disciplina, e quindi non vengono posti limiti, per quanto riguarda tutti gli altri manufatti elencati all’art. 3: silos, tettoie, serre fisse, depositi per il carburante, concimaie e platee, tunnel per foraggi ed altri materiali.

 

Altre modifiche

Il regolamento introduce poi alcune altre modifiche di minore rilievo.

Viene modificato l’art. 2 del precedente regolamento, per i manufatti leggeri e le serre mobili di durata superiore ai 2 anni, la modifica del regolamento, conseguente ad un adeguamento alla Legislazione nazionale in materia, prevede che la realizzazione di questi manufatti sia soggetta a “permesso di costruire o, in alternativa, alla SCIA”.

Dal punto di vista procedurale non cambia nulla, in quanto rimane la possibilità di operare tramite SCIA. Tuttavia qualora al termine della loro funzione agricola, i manufatti non vengano rimossi, come già previsto dalla Legge e dal Regolamento, essi verranno considerati a tutti gli effetti abusi edilizi perseguibili penalmente.

Un’altra modifica riguarda i manufatti per l’agricoltura amatoriale e per i ricovero di animali domestici (artt. 12 e 13 del Regolamento).

Si prevede che: gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale possano definire “le parti del territorio nelle quali è consentita l’installazione” di detti manufatti, mentre in precedenza essi provvedevano a definire per questi manufatti “le parti del territorio nelle quali è inibita l’installazione”.

Infine viene aggiunto l’art. 13 bis, che disciplina la realizzazione di manufatti leggeri per l’esercizio della caccia al cinghiale.

Per la realizzazione di questi manufatti si prevedono le seguenti condizioni:

  • Possono richiedere la realizzazione di questi manufatti solo i cacciatori abilitati alla gestione del cinghiale; devono essere iscritti a una squadra di caccia al cinghiale e in possesso della disponibilità del terreno.
  • La realizzazione dei manufatti per la caccia è soggetta a SCIA e non deve comportare alcuna trasformazione permanente del suolo.
  • I manufatti devono essere realizzati in legno o on altri materiali tradizionali. Siano semplicemente ancorati al suolo e privi di opere murarie; non abbiano dotazioni che ne consentano (anche temporaneamente) l’utilizzo abitativo.

 

Ulteriori considerazioni

“La modifica della legge 3, dovrebe andare nella direzione di incentivare le azioni di recupero; questo per valorizzare il patrimonio rurale toscano e per limitare il consumo di suolo”

Il monitoraggio dopo l’entrata in vigore della legge regionale 3 del 7 febbraio 2017, aveva evidenziato che la sua applicazione è stata limitata.

La modifica approvata prevede l’obbligo per i Comuni di applicare una riduzione minima del 50% degli specifici oneri. Questo oltre l’innalzamento del premio volumetrico in rapporto alla prestazione sismica e la contestuale rimodulazione della prestazione energetica richiesta.

Inoltre, considerando il patrimonio edilizio toscano e le reali necessità di intervento, è stata ampliata la tipologia di immobili inclusi nel campo di applicazione.

È stata estesa innanzitutto a quelli che hanno qualsiasi tipo di destinazione d’uso; e anche a quelli situati nei centri storici dei comuni delle aree interne.

Questo oltre a quelli per i quali sia stata rilasciata la sanatoria edilizia straordinaria o siano state applicate le specifiche sanzioni pecuniarie.

 

(rif.ciatoscana serchiodiretta)