Vendita di immobile in comproprietà: conseguenze dell’inadempimento di un solo venditore

Vendita in comproprietà: conseguenze dell'inadempimento di un solo venditore - Studio Mancuso 2000 - Firenze

L’inadempimento dell’obbligo di uno dei promittenti venditori di stipulare il contratto definitivo di compravendita del bene in comproprietà può comportare la risoluzione del contratto preliminare e l’obbligo di restituzione del doppio della caparra anche per il venditore che invece abbia prestato il consenso alla vendita.

Nel caso di specie si trattava della compravendita di un fabbricato e di un terreno in comproprietà.

Il promissario acquirente pretendeva la risoluzione del contratto preliminare per mancata stipula del contratto definitivo imputabile ad uno solo dei promittenti venditori.

La Corte d’Appello, in applicazione del principio secondo il quale i promittenti alienanti sono obbligati a prestare il consenso necessario al trasferimento del bene ritenuto un unicum inscindibile, riteneva entrambi i venditori responsabili; salva la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni al soggetto che di fatto non aveva consentito la stipula.

Al riguardo la Corte di Cassazione, con l’ordinanza C. Cass. civ. 18/02/2020, n. 4013, ha precisato che l’obbligazione è indivisibile ai sensi dell’art. 1316, Cod. civ. quando ha ad oggetto una cosa o un fatto che non è, oggettivamente, suscettibile di divisione per sua natura o per il modo soggettivo in cui è stato considerato dalle parti contraenti.

Pertanto, nel preliminare di vendita di bene indiviso considerato quale “unicum“, la prestazione dei promittenti venditori ha natura indivisibile. Questo perché ciascun promittente venditore non solo si obbliga a prestare il consenso per il trasferimento della sua quota, ma promette anche il fatto altrui; e, cioè, il consenso degli altri, attesa l’unitarietà della prestazione.

Sulla base di tali considerazioni la Suprema Corte ha rigettato i ricorsi confermando la condanna di entrambi i venditori al pagamento in solido del doppio della caparra, anche se l’inadempimento del debitore era di fatto imputabile ad uno solo dei contraenti.

 

(rif. legislazionetecnica)