Bonus facciate ed efficientamento energetico: il vademecum dell’Enea

L’Enea ha pubblicato un utile vademecum con le regole per utilizzare il bonus facciate nel caso di riqualificazione ed efficientamento energetico.

Il vademecum riguarda esclusivamente gli interventi sulle strutture opache verticali delle facciate esterne per i quali occorre trasmettere i dati all’ENEA: cioè quelli influenti dal punto di vista energetico o che interessino l’intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva.

Ricordiamo che per conoscere tutti i dettagli sul bonus facciate è possibile scaricare la guida allegata.

 

Il bonus facciate

Ricordiamo che il comma 219, della legge di bilancio 2020, ha introdotto il “bonus facciate”, che prevede:

per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 %.

La normativa sulle prestazioni energetiche degli edifici

Gli interventi devono rispettare il dm 26 giugno 2015 “requisiti minimi” ed avere valori di trasmittanza termica U (W/m2K) non superiori al minimo dei corrispondenti valori riportati in tabella 2 del dm 11 marzo 2008 come modificato dal dm 26 gennaio 2010, e nell’appendice B del dm 26 giugno 2015 ”requisiti minimi”.

I beneficiari

Possono accedere alla detrazione tutti i contribuenti che:

  • sostengono le spese di riqualificazione energetica;
  • possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio.

Ricordiamo che NON è possibile optare, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione, per la cessione del credito o per il contributo sotto forma di sconto del corrispettivo dovuto (sconto in fattura).

Requisiti tecnici dell’intervento

Gli edifici interessati dall’intervento:

  • possono essere di qualsiasi categoria catastale e qualsiasi destinazione d’uso;
  • devono essere “esistenti”, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
  • devono essere ubicati in zona A o B ai sensi del dm 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla
    normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali;
  • possono essere condominiali o costituiti da una singola unità immobiliare.

L’intervento deve:

  • essere finalizzato al “recupero o restauro” della facciata esterna e riguardare le strutture verticali opache della stessa (facciate sull’intero perimetro esterno o interne visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico);
  • configurarsi come un intervento influente dal punto di vista termico ovvero interessare oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
  • rispettare i requisiti indicati nel dm 26/06/2015 (Decreto “requisiti minimi”). I valori di trasmittanza termica finali (U) devono essere inferiori o uguali ai valori riportati:
    a) nella tabella 2 del dm 26/01/2010;
    b) nella tabella Appendice B all’Allegato 1 del dm 26/06/2015 “requisiti minimi”.

Spese ammissibili

Le spese che possono essere portate in detrazione sono:

  • fornitura e posa in opera di materiale coibente e dei materiali ordinari funzionali alla realizzazione dell’intervento;
  • opere provvisionali e accessorie;
  • occupazione di suolo pubblico;
  • prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria compresi gli Attestati di Prestazione Energetica – A.P.E. – delle unità immobiliari per cui si chiedono le detrazioni, direzione lavori etc.).

Documentazione

Deve essere trasmessa all’Enea unicamente la “Scheda descrittiva dell’intervento” entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere, attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui essi sono terminati.

La “scheda descrittiva” deve essere redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale).

Deve essere invece conservata dal contribuente la seguente documentazione tecnica:

  • la stampa originale della “scheda descrittiva dell’intervento”, riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario e da un tecnico abilitato;
  • l’asseverazione, redatta da un tecnico abilitato ai sensi degli articoli 4 e 7 del dm 19/02/2007 e successive modificazioni, attestante anche il rispetto dei requisiti tecnici di cui sopra;
  • la copia dell’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) di ogni singola unità immobiliare per cui si richiedono le detrazioni fiscali;
  • la copia della relazione tecnica necessaria ai sensi dell’art. 8 comma 1 del dlgs. 192/2005 e s.m.i. o provvedimento regionale equivalente;
  • le  schede tecniche dei materiali e dei componenti edilizi impiegati e, se prevista, marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP).

Inoltre devono essere conservate anche l’eventuale delibera assembleare, di approvazione dell’esecuzione dei lavori, tutte le fatture relative alle spese sostenute e le  ricevute dei bonifici (bancari o postali). (rif.biblus)

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