Fusione di unità immobiliari ed agevolazione prima casa

Fusione di unità immobiliari ed agevolazione prima casa - geometra Andrea Mancuso - Firenze
Entrate: ok all’agevolazione prima casa per l’acquisto di due unità immobiliari adiacenti; a patto che siano da accorpare in un unico immobile non appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9

Se acquisto due piccoli appartamenti adiacenti, che saranno subito accorpati in un’unica unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, posso usufruire per entrambe delle agevolazioni prima casa?

La risposta al quesito avanzato da un contribuente arriva dall’Agenzia delle Entrate tramite la rivista telematica FiscoOggi.

L’Agenzia delle Entrate spiega che, se adiacenti, entrambe le unità immobiliari possono fruire del beneficio.

Risposta dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso in cui vengano acquistate due unità immobiliari contigue, il contribuente può comunque usufruire dell’agevolazione prima casa.

Questo se l’immobile risultante dall’accorpamento delle due unità, possiede le caratteristiche catastali indicate dalla normativa in merito. Non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Inoltre, continuano le Entrate, si può beneficiare dell’agevolazione anche nei seguenti casi:

  • acquisto contemporaneo delle unità immobiliari contigue;
  • acquisto successivo di un’unità immobiliare confinante alla casa già posseduta per poter realizzare un’unica unità abitativa.

Nel secondo caso, si specifica che si può fruire del beneficio; questo a prescindere dalla circostanza che l’immobile già posseduto sia stato acquistato con le agevolazioni prima casa o senza.

Agevolazione prima casa

Ricordiamo che l’”agevolazione prima” casa per l’acquisto di un immobile consente di pagare imposte ridotte sull’atto di acquisto di un’abitazione in presenza di determinate condizioni:

  • chi acquista da un privato (o da un’azienda che vende in esenzione Iva) deve versare un’imposta di registro del 2% (invece del 9%), sul valore catastale dell’immobile; le imposte ipotecaria e catastale si versano ognuna nella misura fissa di 50 euro;
  • chi acquista da un’impresa (con vendita soggetta a Iva) deve versare l’imposta sul valore aggiunto, calcolata sul prezzo della cessione, pari al 4% (anziché al 10%); le imposte di registro, catastale e ipotecaria si pagano nella misura fissa di 200 euro ciascuno

 

(rif. biblus)