E’ stato pubblicato il Decreto Sblocca Cantieri, provvedimento che introduce disposizioni urgenti che dovrebbero favorire la crescita economica e a dare impulso al sistema produttivo del Paese, mediante l’adozione di misure volte alla semplificazione del quadro normativo e amministrativo connesso ai pubblici affidamenti, concernenti, in particolare, la disciplina dei contratti pubblici.Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2019L’autorizzazione sismica non va più richiesta in base al ‘dove si va a costruire’, ma in base al ‘cosa’ e al ‘come’. Una discrezionalità – che dovrà essere chiarita in aposite linee guida ma che, inizialmente e anche poi, sarà per la gran parte in capo al professionista tecnico che assevera i lavori – che porterà inevitabilmente a responsabilità più alte.Leggendo attentamente il nuovo art.94bis, ci accorgiamo di una distinzione evidente:
a) interventi “rilevanti” nei riguardi della pubblica incolumità: 1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1 e Zona 2); 2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche; 3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;
b) interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità: 1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (Zona 3); 2) le riparazionie gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);
c) interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità: 1) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità (rif.ingenio)