Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio beneficiano di importanti agevolazioni fiscali, sia quando si effettuano sulle singole unità abitative sia quando riguardano lavori su parti comuni di edifici condominiali: si tratta del bonus ristrutturazioni.
Tra le novità di rilievo poste in evidenza nella guida delle Entrate si ha:
- proroga della maggiore detrazione Irpef
- beneficiari del diritto alle detrazioni
- comunicazione all’Enea dei lavori effettuati
Dopo le varie proroghe, la legge di Bilancio 2019 ha esteso a tutto il 31 dicembre 2019 la possibilità di usufruire della detrazione pari al:
- 50% delle spese sostenute (bonifici effettuati) dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2019, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità
immobiliare - 36%, con il limite massimo di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare, delle somme che saranno pagate dal 1° gennaio 2020
Gli interventi sulle singole unità immobiliari per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono:
- manutenzione straordinaria
- restauro e risanamento conservativo
- ristrutturazione edilizia
Anche per la ristrutturazione delle parti comuni di edifici condominiali spettano le seguenti detrazioni:
- 50% delle spese sostenute (bonifici effettuati dall’Amministratore) dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2019, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per
ciascuna unità immobiliare - 36%, con il limite massimo di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare, delle somme che saranno pagate dal 1° gennaio 2020
Gli interventi agevolabili sono:
- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- restauro e risanamento conservativo
- ristrutturazione edilizia
Per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito con la realizzazione degli interventi, la legge di Bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo di trasmettere all’Enea i dati relativi ai lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici.
Per gli interventi terminati nel 2018 l’invio della documentazione all’Enea va effettuato entro 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. (fonte biblus)
Guida_Ristrutturazioni_edilizie_FEBBRAIO_2019