Una tenda a rullo in plastica, sebbene integrata alla struttura portante, non si configura come nuova costruzione, né l’ancoraggio la rende un’opera fissa. I chiarimenti del Tar Campania
L’installazione di una tenda a rullo in plastica, a copertura di uno spazio esterno per proteggere dal vento e dalla pioggia, non richiede permesso di costruire.
Il chiarimento arriva dal Tar Campania, sentenza n. 183/2019, in riferimento all’installazione stagionale di tende amovibili in corrispondenza del terrazzo in concessione.
Il caso
Il proprietario di un bar aveva chiesto di poter installare una tenda laterale a rullo stagionale in plastica trasparente: “utilizzata esclusivamente in caso di necessità, per fenomeni atmosferici di forte vento e pioggia e per proteggere i tavolini posti sotto una copertura esistente”, ancorata all’intradosso dell’esistente pergolato attraverso staffature in ferro.
Sui due lati corti e sul lato lungo versante mare era già stato assentito il montaggio delle tende autorizzate; constatato che tale soluzione non risolveva completamente il problema, in quanto rimaneva interamente scoperto il lato lungo a nord, il proprietario aveva trasmesso al Comune una Comunicazione Inizio Lavori Asseverati (CILA), con la quale aveva comunicato di voler chiudere il lato aperto con la stessa tipologia di tenda, presente sugli altri tre lati.
Inoltre, il proprietario aveva precisato che tale tenda non avrebbe avuto alcun impatto perché completamente rimovibile, nonché da utilizzare esclusivamente in caso di intemperie, nelle ore in cui veniva effettuato il servizio di ristorazione.
Tuttavia, prima che venisse installata, il Comune aveva ordinato di non iniziare i lavori oggetto della CILA, nonché di provvedere alla rimozione degli eventuali effetti dannosi da essa prodotti nel caso in cui si fosse già dato seguito all’attività edilizia.
Per il Comune, quindi, era necessario il permesso di costruire; la chiusura non autorizzata di tale volume avrebbe costituivo un’opera abusiva.
La sentenza del Tar
Il Tar Campania, esaminata la questione, accoglie il ricorso del proprietario, in considerazione del consolidato orientamento giurisprudenziale espresso dal Consiglio di Stato, secondo cui:
quando la copertura e/o la chiusura perimetrale di una pergotenda presentino elementi di fissità, stabilità e permanenza, come nel caso in cui la tenda non abbia carattere retrattile, pur non potendosi parlare di organismo edilizio connotantesi per la creazione di nuovo volume o superficie, il titolo edilizio deve ritenersi comunque necessario. Infatti, la pergotenda non necessita di titolo edilizio solo qualora l’opera principale non è la struttura in sé, ma la tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici
Quindi la tenda si considera quale opera principale (e non la struttura), in quanto elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici.
A detta dei giudici campani, la chiusura perimetrale non presenta elementi di fissità, stabilità e permanenza, in ragione del carattere retrattile della tenda che non determina, quindi, la creazione di uno spazio permanentemente chiuso e non si configura come “nuova costruzione”.
Pertanto, è evidente che:
in considerazione della tipologia dell’elemento di copertura e di chiusura, in materiale plastico, che l’intervento sia privo pertanto di quelle caratteristiche di consistenza e di rilevanza che possano connotarlo in termini di componenti edilizie di copertura o di tamponatura di una costruzione.
Sempre il Tar ha chiarito che la struttura di sostegno di alluminio anodizzato, atta ad ospitare una tenda retrattile, non ha consistenza urbanistica e non richiede il permesso di costruire, in quanto:
l’ancoraggio si palesa necessario per evitare che l’opera, soggetta all’incidenza degli agenti atmosferici, si traduca in un elemento di pericolo per la privata e pubblica incolumità. (fonte biblus)