Edifici Tupini, l’Agenzia delle Entrate conferma l’IVA al 10%
Fabbricati che comprendono case con negozi e uffici e che non rientrano tra gli edifici di lusso: il caso di un’attività agrituristica connessa alla prima casa
L’Agenzia delle Entrate conferma l’IVA al 10% per gli edifici ‘Tupini’ anche se destinati all’attività di agriturismo.
Ad un interpello del 18 settembre 2018, l’Agenzia delle Entrate, precisa che i fabbricati che si configurano come ‘Tupini’, l’aliquota IVA ridotta del 10% ai sensi del n. 127-quaterdecies della Tabella A, parte III del DPR 633/72.
Gli edifici Tupini
Gli edifici Tupini sono tutti quei fabbricati non di lusso soddisfano i requisiti fissati dalla Legge n.408/1949. Cioè quei fabbricati che comprendono oltre alle abitazioni anche negozi e uffici, e nei quali almeno il 51% della superficie totale dei piani sopra terra deve essere destinato ad abitazioni e non più del 25% della stessa superficie deve essere destinato a negozi o uffici.
Per case di abitazione non di lusso l’Agenzia delle Entrate conferma che devono intendersi quelle classificate nel gruppo catastale A (diverse da A/1, A/8 e A/9 e A/10) a prescindere dall’utilizzo effettivo e quindi anche se utilizzate per l’attività turistico-alberghiera.
Il caso
Il richiedente dell’interpello è un imprenditore agricolo proprietario di un terreno e di essere in possesso della concessione edilizia per la costruzione di tre appartamenti, di cui due da destinare all’attività agrituristica e uno da destinare come prima casa del proprietario, nonché di un garage agricolo da destinare all’attività agricola.
Il fabbricato descritto sarà realizzato in zona agricola (zona E), la destinazione agrituristica sarà vincolante ai fini urbanistici per un periodo non inferiore a dieci anni e l’investimento immobiliare sarà strettamente inerente all’attività agrituristica.
L’istante sosterrà per intero i costi di costruzione e rispetta e rispetterà tutte le disposizioni previste in materia di agriturismo. I nuovi appartamenti da costruire, prima di poter essere utilizzati per l’attività agrituristica nonché come abitazione del proprietario, dovranno essere iscritti nel catasto edilizio urbano e, con molta probabilità, saranno classificati nella categoria catastale A2 (abitazioni), mentre il deposito agricolo sarà da classificare come immobile strumentale nella categoria catastale D/10. Pertanto l’edificio soddisfa i requisiti di cui all’articolo 13 della Legge 2 luglio 1949, n. 408 (c.d. fabbricati Tupini).
L’istante formula i seguenti quesiti:
- alle spese di costruzione dei due appartamenti destinati ai fini agrituristici, dell’appartamento prima casa e del locale a destinazione agricola, è applicabile l’aliquota IVA ridotta del 10 per cento ai sensi del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A, parte III, numeri 127- quaterdecies) e 127-undecies)?
- le spese edilizie complessive devono essere ripartite tra l’attività agrituristica e agricola, nonché la sfera privata dell’istante/committente ai fini della corretta applicazione dell’IVA, ed in particolare per la corretta detrazione dell’IVA afferente le attività imprenditoriali?
- secondo quale criterio possono essere imputate le spese edilizie all’attività agrituristica, a quella agricola nonché alla sfera privata dell’istante/committente?
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che:
In merito al primo quesito l’Agenzia delle Entrate accoglie l’istanza del contribuente considerando applicabile al caso di specie, ovvero ai fabbricati che si configurano come Tupini, l’aliquota IVA ridotta del 10% ai sensi del n. 127-quaterdecies della Tabella A, parte III del DPR 633/72.
Al secondo e terzo quesito l’Agenzia specifica che le spese di costruzione devono essere ripartite in relazione all’effettiva destinazione di ogni singola unità immobiliare. Per i due appartamenti da destinare all’attività agrituristica verranno contabilizzate nell’ambito di tale specifica attività d’impresa, e saranno distinte sia dal locale seminterrato, destinato all’attività agricola, che dall’appartamento adibito a prima casa. La ripartizione potrà avvenire con il criterio di ripartizione basato sulle quote millesimali. (fonte.geometra.info)