Con l’Ordinanza n. 10738 la Suprema Corte, in materia di distanze tra fabbricati, ha chiarito che chi costruisce per primo ‘detta le regole’ al vicino, ma solo la prima volta
La Corte di Cassazione, chiamata nuovamente a pronunciarsi in ordine alle distanze tra fabbricati, ha chiarito che il proprietario che abbia edificato per primo può modificare la scelta fatta in origine rispetto al confine, a condizione che, nel frattempo, il vicino non abbia a sua volta costruito.
Il caso
Una società immobiliare realizzava un contromuro di recinzione con relativo terrapieno in corrispondenza di un muro di cinta, realizzato in precedenza dai proprietari del fondo attiguo.
Questi ultimi ricorrevano prima al tribunale di primo grado e, successivamente, alla Corte di Appello .Ottenevano una sentenza favorevole che condannava la società immobiliare a demolire, in corrispondenza del confine, il contromuro di recinzione e di contenimento eretto; e inoltre ad arretrare il terrapieno ivi realizzato fino alla distanza di cinque metri dal confine, ripristinando il precedente livello del piano di campagna.
Il ricorso in Cassazione
Contro tale decisione la società immobiliare ricorre in Cassazione, fondando il ricorso sul principio di prevenzione.
Secondo tale principio, desumibile dal combinato disposto degli artt. 873, 874, 875 e 877 del codice civile, il proprietario che costruisce per primo determina, in concreto, le distanze da osservare per le altre costruzioni da erigersi sui fondi vicini.
Pertanto, avendo i proprietari del fondo attiguo al contromuro di recinzione preventivamente costruito in aderenza al confine, la società ritiene di avere diritto a costruire senza essere vincolata al rispetto delle distanze.
Si tratta di scelta irrevocabile dei prevenienti. E la legittimità della costruzione della prevenuta al momento della sua esecuzione non può essere poi vanificata dalla successiva domanda riconvenzionale di demolizione dei rustici posti lungo il confine e avanzata dai proprietari del fondo; né dallo spontaneo abbattimento di tali costruzioni.
La sentenza
La Suprema Corte accoglie il ricorso della società immobiliare.
I giudici di Cassazione hanno confermato il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui il vicino che abbia già realizzato una costruzione, adeguandosi alla scelta operata del preveniente “non può ritenersi obbligato ad uniformarsi ad una diversa successiva scelta del preveniente, perché quest’ultimo ha esaurito tutte le facoltà che il principio di prevenzione gli consente di esercitare“.
(fonte Biblus)