Autorizzazione paesaggistica, il Consiglio di Stato chiarisce quali sono i requisiti che deve avere il parere dalla Soprintendenza per essere insindacabile
Il Consiglio di Stato ha chiarito che la Soprintendenza dispone di un’ampia discrezionalità tecnico-specialistica nel dare i pareri di compatibilità paesaggistica ed il potere di valutazione tecnica esercitato è sindacabile in sede giurisdizionale soltanto per difetto di motivazione, illogicità manifesta ovvero errore di fatto conclamato.
Nello specifico settore delle autorizzazioni paesaggistiche, la motivazione può ritenersi adeguata quando risponde a un modello che contempli, in modo dettagliato:
- la descrizione dell’edificio mediante indicazione delle dimensioni, delle forme, dei colori e dei materiali impiegati
- una descrizione del contesto paesaggistico in cui esso si colloca, anche mediante l’indicazione di eventuali altri immobili esistenti, della loro posizione e dimensioni
- la descrizione del rapporto tra edificio e contesto, anche mediante l’indicazione dell’impatto visivo al fine di stabilire se esso si inserisca in maniera armonica nel paesaggio.
Quindi un parere della Soprintendenza che non comprenda anche solo uno di questi requisiti diviene sindacabile.
Come lo stesso CdS ha più volte evidenziato (sentenza del 30 gennaio 2018, n. 634, sentenza del 15 gennaio 2018. n. 194, sentenza del 29 dicembre 2017 n. 6165), le ragioni del diniego dell’autorizzazione paesaggistica devono fondarsi su elementi obiettivamente riscontrabili e apprezzabili, come ad esempio aumento volumetrico, prolungamento dello sviluppo lineare sul fronte mare, maggior consumo di suolo, mutamento del declivio naturale, distruzione di vegetazione mediterranea, necessità di nuove piantumazioni, altri elementi che non possono essere oggetto di nuova e autonoma valutazione in sede giurisdizionale. Se mancano questi elementi, il giudizio è sindacabile in sede giurisdizionale.
Il caso
Nel caso in esame riguarda una una coppia che ha presentato al proprio comune nel salernitano un’istanza di permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato ricadente in una zona del PRG ti tipo agricolo E2 ed assoggettata a vincolo paesaggistico.
L’amministrazione comunale ha richiesto il parere della Soprintendenza, che è risultato contrario al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
Conseguentemente la coppia ricorre al competente Tar Campania, il quale accoglie il ricorso rilevando la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, ossia di mancata comunicazione all’istante dei motivi ostativi l’accoglimento della domanda.
La Soprintendenza ha quindi comunicato le motivazioni del diniego a seguito dei quali gli istanti hanno presentato ulteriore documentazione tecnica.
Anche in questo caso la Soprintendenza esprime parere negativo al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
Nuovo ricorso al Tar che, dopo aver richiesto le motivazioni del diniego alla Soprintendenza e aver letto le motivazioni del conseguente provvedimento di diniego all’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione del fabbricato rurale, respingevano il ricorso degli istanti.
Da qui il ricorso in appello al Consiglio di Stato.
La sentenza
I supremi giudici amministrativi, al termine della valutazione del parere negativo espresso, respingono l’appello ritenendolo infondato.
Così si esprime il CdS: “la motivazione di diniego risulta completa, logica e coerente. L’opinabilità della stessa non può essere censurata da questo Giudice, che non può sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione.”
Questo uno stralcio del parere negativo impugnato da cui si evincono le motivazioni al diniego:
“il progetto inoltrato prevede principalmente la demolizione dell’immobile esistente (fabbricato diroccato) e l’edificazione di un nuovo edificio di consistenti dimensioni plano-volumetriche (di tre livelli oltre al sottotetto praticabile), traslato rispetto a quello attuale…e con un rilevante aumento dell’ingombro plano-volumetrico (rispetto all’esistente); nonché la costruzioni di rilevanti opera di sistemazione esterna (percorsi, vasto piazzale, rampe, muri di contenimento, recinzione, cancello carrabile e pedonale).”
E ancora “l’intervento progettuale previsto nella pratica in esame è ubicato in un’area di notevole pregio naturalistico-ambientale (tanto da rientrare nel Parco Nazionale del Cilento, nel sito di interesse comunitario IT8050033 e nella zona di protezione special IT8050055), oltre che di valenza paesaggistica. Detta valenza è determinate dalla presenza dei rilievi collinari, dai quali si elevano i monti Alburni (ben visibili anche dal fondo in questione) caratterizzati dalla peculiare morfologia a, a tratti, da una rigogliosa copertura boschiva…il lotto interessato dai lavori…è compreso in una zona tuttora scarsamente edificata, utilizzata per fini agricoli e/o pastorali, posta in continuità con il territorio meno antropizzato e con i monti“.
E per finire “la soluzione progettuale è impattante ed in contrasto con le esigenze di tutela del paesaggio…Il nuovo edificio è eccessivo nelle dimensioni volumetriche, ha caratteristiche tipologiche estranee rispetto a quelle dell’architettura tradizionale locale, basata, ad esempio,…sul posizionamento e/o dimensionamento delle bucature, sulla terrazza e sul porticato (articolato su tre lati) entrambi di notevoli dimensioni…Ben diversi infatti sono gli aspetti peculiari dell’edilizia tradizionale del luogo…per la compattezza dei volumi, la prevalenza dei pieni suoi vuoti, la regolarità delle bucature…il progetto non si rapporta neppure con il fabbricato preesistente, ovvero con altre costruzioni tipiche presenti in zona…il progetto non è consono alla valorizzazione soprattutto del relativo contesto territoriale agreste e dei rilievi collinari/montuosi sottostanti…la soluzione progettuale complessivamente incide negativamente sul paesaggio rurale e compromette le vedute di insieme di luoghi percepibili da più punti di vista compreso quelle godibili dai percorsi che conducono anche sui monti…“.
In definitiva, il parere della Soprintendenza ha tutti i requisiti per essere considerato insindacabile.
(fonte biblusnet)