Il Tar Lombardia, con sentenza n. 2110 del 7 novembre 2017, ha stabilito che non serve il titolo edilizio per la realizzazione di una “struttura esterna aperta, addossata per un lato all’edificio esistente costituita da elementi leggeri in legno, imbullonati, di sezione esigua, con un sistema di ombreggiatura consistente in un telo scorrevole in Pvc retrattile mediante automatismo elettrico, da considerarsi come elemento di arredo in area pertinenziale all’attività commerciale”.
“Le pergotende, tenuto conto della loro consistenza, delle caratteristiche costruttive e della loro funzione, non costituiscano un’opera edilizia soggetta al previo rilascio del titolo abilitativo.
Infatti, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 10 del Dpr n. 380 del 2001, sono soggetti al rilascio del permesso di costruire gli “interventi di nuova costruzione”, che determinano una “trasformazione edilizia e urbanistica del territorio”, mentre una struttura leggera (…) destinata ad ospitare tende retrattili in materiale plastico non integra tali caratteristiche” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 25 gennaio 2017, n. 306).
Il fatto
Il ricorrente aveva impugnato, chiedendone l’annullamento, il provvedimento emesso dal Comune, con cui si vietava la realizzazione, oggetto di Cil, di un pergolato all’interno del cortile di un immobile in cui ha sede l’osteria di sua proprietà, precisando che:
- a) che il manufatto sarebbe stato costituito “da elementi in legno e dotato nella parte superiore di tenda retrattile, per ombreggiare soprattutto durante il periodo estivo e nelle ore centrali della giornata”;
- b) che si sarebbe trattato, quindi, di una “struttura esterna aperta, addossata per un lato all’edificio esistente costituita da elementi leggeri in legno, imbullonati, di sezione esigua, con un sistema di ombreggiatura consistente in un telo scorrevole in Pvc retrattile mediante automatismo elettrico, da considerarsi come elemento di arredo in area pertinenziale all’attività commerciale”;
- c) che la struttura in questione sarebbe stata “installata su parete esterna all’edificio che si configura a tutti gli effetti come pergolato (pergotenda) che occupa in pianta una superficie di circa 37 mq, facilmente rimovibile senza opere demolitive, ma solo con un mero smontaggio, e che quindi rispetta quanto previsto dal regolamento edilizio comunale”;
- d) che il manufatto, “per le sue caratteristiche tecniche, non comporta né aumento di volume né di superficie coperta, non costituisce creazione o modificazione dell’organismo edilizio, non ne altera il prospetto o la sagoma e non modifica la destinazione d’uso della porzione di cortile esterno interessato”.
A fondamento del provvedimento inibitorio, l’Amministrazione comunale aveva opposto che “l’area sulla quale vengono previste le opere è classificata nello strumento urbanistico vigente come “isolati a corte, edificazioni allineate ed edifici rurali isolati”, in cui “preservare lo spazio interno alla corte come spazio non edificato e non coperto”, che non avrebbe ammesso neppure l’installazione di “fioriere permanenti, muretti, etc”, mentre la struttura oggetto del contendere avrebbe determinato una “soluzione di continuità dello spazio libero”.
Oltre a ciò, il manufatto non avrebbe perseguito “finalità meramente ornamentali” e non avrebbe evidenziato (per dimensioni e struttura) caratteri di irrilevanza sul piano dell’impatto edilizio sul territorio.
La sentenza
Sulla base della relazione tecnica presentata dal ricorrente, i giudici amministrativi hanno rilevato che il programmato intervento avrebbe, in effetti, dovuto assolvere ad una funzione servente ed accessoria rispetto all’immobile, risolvendosi in una struttura di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici e quindi ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell’unità abitativa.
Una struttura, quindi, che sarebbe stata priva di un autonomo carico urbanistico, in linea con l’obiettivo di “preservare lo spazio interno alla corte come spazio non edificato e non coperto”, previsto dallo strumento urbanistico.
Distinto profilo riguarda, invece, le sopravvenienze rilevate dall’Amministrazione comunale che attengono a difformità esecutive della struttura, relative alle dimensioni della stessa e all’accertata esistenza di “pareti che possono essere chiuse con pannello trasparente avvolgibile”, con la conseguenza di “delimitare un locale utilizzabile come aperto nella bella stagione e completamente chiuso ed isolato nei mesi invernali, così da avere autonoma rilevanza edilizia, in quanto non configurabile, a differenza della pergotenda, in un semplice elemento di arredo esterno, e costituente invece incremento stabile della superficie di esercizio”.
Tali vicende successive sono scollegate dalla questione oggetto del giudizio (ossia l’autorizzabilità, o meno, di una pergotenda secondo le puntuali previsioni contenute nella Cil), le quali saranno, se del caso, contestate nell’ambito di un diverso procedimento di vigilanza edilizia.
Perciò, il Tar Lombardia ha accolto il ricorso e disposto l’annullamento del provvedimento.
fonte: geometra.ifo