È considerata una nuova costruzione, e quindi è sottoposta al rispetto delle norme sulle distanze, il terrapieno e i muri di contenimento, che producono un dislivello o aumentano quello già esistente per la natura dei luoghi. Come la giurisprudenza consolidata ha ormai chiarito, il muro che contiene una scarpata o un terrapieno naturale:
- non costituisce una nuova costruzione per la parte che adempie alla sua funzione, ovvero impedire lo smottamento del terreno, partendo dalle fondamenta fino al livello del fondo superiore;
- è, invece, da considerarsi una costruzione per la parte che si innalza oltre il piano del fondo sovrastante ed è priva della funzione di conservare lo stato dei luoghi.
Ne consegue che nel primo caso la parte di muro che aderisce alla parete naturale di terreno non è sottoposta al rispetto delle distanze, mentre nel secondo caso la costruzione rientra nella nozione di opera edilizia programmata, ed è idonea a incidere sulla osservanza delle norme in tema di distanze dal confine.
Parallelamente, sono considerati costruzioni e sono quindi soggetti al rispetto delle distanze i muri di contenimento di terrapieni elevati ad opera dell’uomo per creare un dislivello artificiale o per accentuare il naturale dislivello esistente.
Secondo l’art. 878 c.c. i muri di cinta non sono computati nel calcolo delle distanze. Il citato articolo, infatti, prevede che: “Il muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia un’altezza superiore ai tre metri non è considerato per il computo della distanza indicata dall’art. 873”.
Quindi, in presenza di un muro di cinta, le distanze vanno computate come se il muro non esistesse.
La giurisprudenza ha individuato le caratteristiche che un muro “di confine” deve possedere per essere qualificato come muro “di cinta” e, quindi, sottratto alla disciplina delle distanze:
- esso deve essere essenzialmente destinato a recingere una determinata proprietà allo scopo di separarla dalle altre;
- non deve superare tre metri di altezza;
- deve avere entrambe le facce isolate da altre costruzioni
È bene precisare che il muro di cinta tra fondi a dislivello per non essere considerato “costruzione rilevante” per il computo delle distanze, non deve avere la funzione di terrapieno.
Infatti, qualora l’andamento altimetrico del piano di campagna venga artificialmente modificato, il muro di cinta che separa tali fondi perde la sua originaria funzione di separazione delle proprietà, per acquisire quella di contenimento del terrapieno creato ex novo dall’opera dell’uomo.
In tale circostanza, si dovrà seguire il criterio enucleato dalla giurisprudenza per i terrapieni: se ha la sola funzione di contenimento del dislivello del terreno, non sarà conteggiato, se, viceversa, il muro si innalza oltre il livello del terreno sarà conteggiato come costruzione e, quindi, dovrà essere sottoposto alla disciplina delle distanze.
Il secondo comma dell’art. 878 ammette la possibilità di costruire in aderenza ad un muro di confine, solo se all’interno del fondo limitrofo non sia presente un altro edificio posto a distanza inferiore a quella che deve intercorrere per legge tra i fabbricati. Secondo tale comma “Esso [il muro di cinta], quando è posto sul confine, può essere reso comune anche a scopo d’appoggio, purché non preesista al di là un edificio a distanza inferiore ai tre metri”.
(1) Ex multis, Cass. civ., Sez. II, 13 settembre 2012, n. 15391; TAR Venezia, Sez. II, 1 febbraio 2011, n. 185; C. St, Sez. IV, 2 novembre 2010, n. 7731; Cass. civ., Sez. II, 22 gennaio 2010, n. 1217.
(2) Sulla base di tali caratteristiche, la Corte di Cassazione ha considerato come “costruzione” il muro di confine sovrastante il livello di campagna, delimitante il fondo su due lati e realizzato per un tratto in aderenza ad un muro sul confine, ed ha conseguentemente applicato ad esso la normativa sulle distanze (Cass. civ., Sez. II, 20 novembre 2012, n. 20351, nello stesso senso, TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, 19 marzo 2013, n. 273).
fonte: geometra.ifo